Art. 2. 
 
  L'art. 14 del decreto ministeriale  12  marzo  1981,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14.  (Finanziamento  obbligatorio  per  pagamenti  anticipati
all'estero). - I pagamenti anticipati per importazioni definitive  di
merci e prestazioni di servizi  rese  da  non  residenti,  nonche'  i
pagamenti per  l'acquisto  di  merci  in  transito  che  precedono  i
relativi introiti, qualora siano da  effettuare  attraverso  i  conti
valutari ovvero mediante accreditarnento nei conti  esteri  in  lire,
devono essere eseguiti, se di importo superiore  al  controvalore  di
L. 10.000.000,  con  disponibilita'  derivanti  da  finanziamento  in
valuta concesso da banca abilitata. 
  Il finanziamento  non  deve  avere  scadenza  inferiore  alla  data
contrattualmente prevista  per  l'effettuazione  dell'importazione  o
della prestazione del servizio ovvero per l'introito  dell'operazione
di transito e non puo' essere estinto prima che abbiano  avuto  luogo
le suddette operazioni ovvero, nel caso dell'operazione di  transito,
prima dell'introito. L'estinzione  del  finanziamento  prima  che  si
verifichino   i   suddetti   presupposti   e'    consentita    previa
autorizzazione dell'Ufficio italiano  dei  cambi.  La  banca  procede
senz'altro all'estinzione  del  finanziamento  in  caso  di  rimborso
dall'estero a seguito di scioglimento di contratto o  di  ripetizione
di indebito,  dei  pagamenti  effettuati  a  mezzo  di  finanziamento
bancario; in tal caso la valuta accreditata in conto  valutario  deve
essere  utilizzata  dalla  banca  per   l'estinzione   del   relativo
finanziamento. 
  I pagamenti per il rifornimento di carburante  in  porti  esteri  a
mezzi di trasporto navale  o  aereo  nazionali,  nonche'  quelli  per
l'acquisto da  parte  dei  provveditori  marittimi  di  merci  estere
destinate a provviste di bordo, non sono assoggettati all'obbligo del
finanziamento».