Art. 2. L'art. 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 14. (Finanziamento obbligatorio per pagamenti anticipati all'estero). - I pagamenti anticipati per importazioni definitive di merci e prestazioni di servizi rese da non residenti, nonche' i pagamenti per l'acquisto di merci in transito che precedono i relativi introiti, qualora siano da effettuare attraverso i conti valutari ovvero mediante accreditarnento nei conti esteri in lire, devono essere eseguiti, se di importo superiore al controvalore di L. 10.000.000, con disponibilita' derivanti da finanziamento in valuta concesso da banca abilitata. Il finanziamento non deve avere scadenza inferiore alla data contrattualmente prevista per l'effettuazione dell'importazione o della prestazione del servizio ovvero per l'introito dell'operazione di transito e non puo' essere estinto prima che abbiano avuto luogo le suddette operazioni ovvero, nel caso dell'operazione di transito, prima dell'introito. L'estinzione del finanziamento prima che si verifichino i suddetti presupposti e' consentita previa autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi. La banca procede senz'altro all'estinzione del finanziamento in caso di rimborso dall'estero a seguito di scioglimento di contratto o di ripetizione di indebito, dei pagamenti effettuati a mezzo di finanziamento bancario; in tal caso la valuta accreditata in conto valutario deve essere utilizzata dalla banca per l'estinzione del relativo finanziamento. I pagamenti per il rifornimento di carburante in porti esteri a mezzi di trasporto navale o aereo nazionali, nonche' quelli per l'acquisto da parte dei provveditori marittimi di merci estere destinate a provviste di bordo, non sono assoggettati all'obbligo del finanziamento».