Art. 3. L'art. 17 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 17. (Operazioni esonerate dal deposito). - I residenti sono esonerati dall'obbligo del deposito di cui ai precedenti articoli 15 e 16 per le seguenti operazioni: a) acquisto di titoli emessi da istituzioni comunitarie successivamente al 27 luglio 1973 e ammessi in tutto o in parte al collocamento in Italia; b) acquisto di titoli emessi o pagabili all'estero da parte di compagnie assicuratrici operanti in Italia per la copertura di rischi assunti all'estero effettuato con disponibilita' di conto autorizzato; c) acquisto di quote di fondi comuni di investimento esteri autorizzati ad operare in Italia che si sono impegnati, con le modalita' stabilite nelle circolari di attuazione ed applicazione del presente decreto, ad investire in Italia la raccolta netta del risparmio ivi effettuata; d) acquisto di titoli emessi e/o pagabili all'estero effettuato da fondi comuni di investimento mobiliare italiani di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, entro il limite del 10% della consistenza delle attivita' di ciascun fondo riferita: per gli acquisti da effettuare nei mesi di maggio e giugno 1986 rispettivamente al 31 dicembre 1985 e al 28 febbraio 1986; per gli acquisti da effettuare dopo il 30 giugno 1986 alla fine del mese che precede di un trimestre il mese di riferimento; e) reinvestimento in titoli obbligazionari del ricavato del realizzo, anche se a seguito di estrazione, di titoli azionari e obbligazionari emessi e/o pagabili all'estero acquisiti in conformita' delle disposizioni pro-tempore vigenti, anteriormente al 27 luglio 1973, ovvero di quote di fondi comuni d'investimento esteri acquisiti, in conformita' delle disposizioni pro-tempore vigenti, anteriormente all'8 aprile 1969, con l'osservanza dei limiti e delle modalita' stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.