Art. 3. 
 
  L'art. 17 del decreto ministeriale  12  marzo  1981,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17. (Operazioni esonerate dal deposito). - I  residenti  sono
esonerati dall'obbligo del deposito di cui ai precedenti articoli  15
e 16 per le seguenti operazioni: 
    a)  acquisto  di  titoli  emessi   da   istituzioni   comunitarie
successivamente al 27 luglio 1973 e ammessi in tutto o  in  parte  al
collocamento in Italia; 
    b) acquisto di titoli emessi o pagabili all'estero  da  parte  di
compagnie assicuratrici operanti in Italia per la copertura di rischi
assunti   all'estero   effettuato   con   disponibilita'   di   conto
autorizzato; 
    c) acquisto di quote  di  fondi  comuni  di  investimento  esteri
autorizzati ad operare in  Italia  che  si  sono  impegnati,  con  le
modalita' stabilite nelle circolari di attuazione ed applicazione del
presente decreto, ad  investire  in  Italia  la  raccolta  netta  del
risparmio ivi effettuata; 
    d) acquisto di titoli emessi e/o pagabili  all'estero  effettuato
da fondi comuni di investimento mobiliare italiani di cui alla  legge
23 marzo 1983, n. 77, entro il limite del 10% della consistenza delle
attivita' di ciascun fondo riferita: 
      per gli acquisti da effettuare nei mesi di maggio e giugno 1986
rispettivamente al 31 dicembre 1985 e al 28 febbraio 1986; 
      per gli acquisti da effettuare dopo il 30 giugno 1986 alla fine
del mese che precede di un trimestre il mese di riferimento; 
    e) reinvestimento  in  titoli  obbligazionari  del  ricavato  del
realizzo, anche se a seguito di  estrazione,  di  titoli  azionari  e
obbligazionari  emessi   e/o   pagabili   all'estero   acquisiti   in
conformita' delle disposizioni pro-tempore vigenti, anteriormente  al
27 luglio 1973, ovvero di quote di fondi comuni d'investimento esteri
acquisiti, in conformita'  delle  disposizioni  pro-tempore  vigenti,
anteriormente all'8 aprile 1969, con l'osservanza dei limiti e  delle
modalita' stabiliti nelle circolari di attuazione e  di  applicazione
del presente decreto.