Art. 4. 
 
  L'art. 48 del decreto ministeriale  12  marzo  1981,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 48. (Esportazione di banconote estere da parte di residenti e
non residenti). - L'esportazione di biglietti di  Stato  e  di  banca
esteri e' consentita: 
    1) al seguito di residenti, esclusivamente a  scopo  di  turismo,
affari, studio e cura, ovvero in occasione  di  viaggio  di  espatrio
definitivo, nei limiti e con le modalita' stabiliti  nelle  circolari
di attuazione e di applicazione del presente decreto; 
    2) al seguito di non residenti: 
      fino ad  un  importo  pari  al  controvalore  di  L. 5.000.000,
liberamente; 
      per importi superiori, sempreche' gli stessi siano  nei  limiti
della precedente importazione  comprovata  da  apposita  attestazione
doganale, utilizzabile al predetto scopo entro sei mesi dal rilascio,
o  da  altri  mezzi  di  prova   documentale,   ovvero   nei   limiti
dell'ammontare acquisito in Italia nel rispetto delle norme valutarie
vigenti,  quale  risulta  da  attestazione  rilasciata  dalle  banche
abilitate.