Art. 4. L'art. 48 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 48. (Esportazione di banconote estere da parte di residenti e non residenti). - L'esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri e' consentita: 1) al seguito di residenti, esclusivamente a scopo di turismo, affari, studio e cura, ovvero in occasione di viaggio di espatrio definitivo, nei limiti e con le modalita' stabiliti nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto; 2) al seguito di non residenti: fino ad un importo pari al controvalore di L. 5.000.000, liberamente; per importi superiori, sempreche' gli stessi siano nei limiti della precedente importazione comprovata da apposita attestazione doganale, utilizzabile al predetto scopo entro sei mesi dal rilascio, o da altri mezzi di prova documentale, ovvero nei limiti dell'ammontare acquisito in Italia nel rispetto delle norme valutarie vigenti, quale risulta da attestazione rilasciata dalle banche abilitate.