Art. 3. 
 
  Gli organi del Servizio sanitario nazionale preposti alla vigilanza
ed al controllo sugli alimenti e bevande, i nuclei antisofisticazione
dell'Arma dei carabinieri, gli organi del servizio repressione  frodi
del Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste,  della  Guardia  di
finanza, della Polizia  di  Stato,  gli  organi  dell'Amministrazione
finanziaria operanti nei posti di confine e di  dogana  interna,  gli
organi  degli  uffici  periferici   del   Ministero   della   sanita'
nell'ambito del territorio di competenza, sono tenuti a comunicare al
Ministero della sanita'  -  Direzione  generale  per  l'igiene  degli
alimenti e nutrizione - Piazzale Marconi  n. 25,  immediato  rapporto
sui referti analitici che evidenzino contenuto di metanolo in  misura
superiore ai limiti di legge,  nonche'  su  eventuali  altre  imprese
inquisite per adulterazione o commercio di prodotti vinosi adulterati
con metanolo.