Art. 3. Gli organi del Servizio sanitario nazionale preposti alla vigilanza ed al controllo sugli alimenti e bevande, i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, gli organi del servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, gli organi dell'Amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna, gli organi degli uffici periferici del Ministero della sanita' nell'ambito del territorio di competenza, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanita' - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e nutrizione - Piazzale Marconi n. 25, immediato rapporto sui referti analitici che evidenzino contenuto di metanolo in misura superiore ai limiti di legge, nonche' su eventuali altre imprese inquisite per adulterazione o commercio di prodotti vinosi adulterati con metanolo.