IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la propria ordinanza in data 2 maggio 1986, con la quale venivano disposte, in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, misure cautelari per la sanita' pubblica con effetto su tutto il territorio nazionale, in relazione alla situazione venutasi a determinare a seguito dell'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl; Considerato che la favorevole evoluzione del fenomeno di radioattivita' ambientale nelle regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, consente di ritenere cessate le ragioni di cautela che avevano motivato le misure previste con la predetta ordinanza, limitatamente alle verdure fresche raccolte nei predetti territori; Ritenuto altresi' opportuno adottare misure idonee ad evitare distorsioni nell'applicazione delle conseguenti disposizioni; Ordina: Art. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza nelle regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, sono aboliti i divieti di vendita e di somministrazione stabiliti con l'ordinanza 2 maggio 1986, limitatamente alle verdure fresche raccolte nelle predette regioni. Resta fermo il divieto di vendere al pubblico nel rimanente territorio nazionale le verdure fresche di cui al precedente comma, raccolte nelle regioni ivi indicate, nonche' di introdurre nelle regioni stesse le verdure fresche raccolte nel rimanente territorio fatta eccezione per Sicilia e Sardegna.