IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Vista la propria ordinanza in data 2  maggio  1986,  con  la  quale
venivano disposte, in via di urgenza  ai  sensi  dell'art.  32  della
legge 23 dicembre 1978, n.  833,  misure  cautelari  per  la  sanita'
pubblica con effetto su tutto il territorio nazionale,  in  relazione
alla situazione venutasi a determinare a seguito dell'incidente  alla
centrale elettronucleare di Chernobyl; 
  Considerato  che  la  favorevole   evoluzione   del   fenomeno   di
radioattivita' ambientale nelle  regioni:  Toscana,  Umbria,  Marche,
Lazio,  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,
consente di ritenere  cessate  le  ragioni  di  cautela  che  avevano
motivato le misure previste con la predetta ordinanza,  limitatamente
alle verdure fresche raccolte nei predetti territori; 
  Ritenuto altresi'  opportuno  adottare  misure  idonee  ad  evitare
distorsioni nell'applicazione delle conseguenti disposizioni; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza nelle regioni: Toscana,  Umbria,  Marche,  Lazio,  Abruzzo,
Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,  sono  aboliti  i
divieti di vendita e di somministrazione stabiliti con l'ordinanza  2
maggio  1986,  limitatamente  alle  verdure  fresche  raccolte  nelle
predette regioni. 
  Resta fermo  il  divieto  di  vendere  al  pubblico  nel  rimanente
territorio nazionale le verdure fresche di cui al  precedente  comma,
raccolte nelle regioni ivi  indicate,  nonche'  di  introdurre  nelle
regioni stesse le verdure fresche raccolte nel  rimanente  territorio
fatta eccezione per Sicilia e Sardegna.