Art. 2. 
 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far  osservare
le disposizioni della presente ordinanza, la quale entra in vigore il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, addi' 12 maggio 1986 
 
                                                   Il Ministro: Degan