IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore
aggiunto, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 9 aprile 1986, n. 97, concernente  disposizioni  per
l'assoggettamento all'imposta  sul  valore  aggiunto  con  l'aliquota
ridotta del due per cento per le cessioni e importazioni  di  veicoli
adattati agli invalidi; 
  Visto l'art. 1, comma terzo, della citata legge  n.  97,  il  quale
stabilisce  che  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  saranno
stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure  per  l'applicazione
delle disposizioni previste dalla predetta legge; 
  Considerato che occorre provvedere; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  I soggetti titolari di patente F per ridotte o  impedite  capacita'
motorie, ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  alla
legge 9 aprile 1986, n. 97, per l'acquisto o importazione,  da  parte
di  soggetti  d'imposta,  di  veicoli  di  cilindrata  fino  a   2000
centimetri cubici, se con motore  a  benzina,  e  a  2500  centimetri
cubici, se con motore diesel,  adattati  all'uso  in  relazione  alle
proprie deficienze motorie accertate devono produrre: 
    a) fotocopia della patente di guida; 
    b)  certificato  rilasciato  da  una  delle  commissioni  mediche
provinciali di cui all'art.  81  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15  giugno  1959,  n.  393,  e  successive  modificazioni,
attestante le ridotte o impedite capacita' motorie, ovvero copia  del
predetto certificato rilasciato  in  occasione  del  conseguimento  o
della conferma di validita' della patente di guida; 
    c) atto notorio attestante che  nel  quadriennio  anteriore  alla
data di acquisto del veicolo  non  e'  stato  effettuato  acquisto  o
importazione di veicolo con applicazione dell'aliquota  agevolata  e,
nel  caso  di  cancellazione,  nel  predetto  periodo,  dal  pubblico
registro  automobilistico  a  norma  dell'art.  61  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 giugno  1959,  n.  393,  e  successive
modificazioni, certificato rilasciato dal detto ente. 
  La  documentazione  prevista  nel  precedente  comma  deve   essere
prodotta al cedente anteriormente  all'effettuazione  della  cessione
ovvero  all'ufficio  doganale  all'atto  della  presentazione   della
dichiarazione di importazione.