IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Vista la legge 9 aprile 1986, n. 97, concernente disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota ridotta del due per cento per le cessioni e importazioni di veicoli adattati agli invalidi; Visto l'art. 1, comma terzo, della citata legge n. 97, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'applicazione delle disposizioni previste dalla predetta legge; Considerato che occorre provvedere; Decreta: Art. 1. I soggetti titolari di patente F per ridotte o impedite capacita' motorie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97, per l'acquisto o importazione, da parte di soggetti d'imposta, di veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati all'uso in relazione alle proprie deficienze motorie accertate devono produrre: a) fotocopia della patente di guida; b) certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, attestante le ridotte o impedite capacita' motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validita' della patente di guida; c) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non e' stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell'aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico a norma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, certificato rilasciato dal detto ente. La documentazione prevista nel precedente comma deve essere prodotta al cedente anteriormente all'effettuazione della cessione ovvero all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione di importazione.