Art. 2. 
 
  Gli atti di  trasferimento  dei  veicoli  indicati  nel  precedente
articolo debbono contenere la dichiarazione che la cessione e'  stata
effettuata ai sensi e per gli effetti della legge 9 aprile  1986,  n.
97, ed i veicoli acquistati o importati debbono essere  immatricolati
ed iscritti  nel  pubblico  registro  automobilistico  nei  confronti
dell'acquitente   avente   diritto   all'applicazione   dell'aliquota
agevolata. 
  Per  le  cessioni  di  cui  al  precedente  comma  e'  obbligatoria
l'emissione della fattura che deve contenere anche l'annotazione  che
si  tratta  di  operazione  soggetta  ad  aliquota   agevolata,   con
l'indicazione della relativa norma. Analoga annotazione  deve  essere
apposta sulla bolletta doganale di importazione.