Art. 2. Gli atti di trasferimento dei veicoli indicati nel precedente articolo debbono contenere la dichiarazione che la cessione e' stata effettuata ai sensi e per gli effetti della legge 9 aprile 1986, n. 97, ed i veicoli acquistati o importati debbono essere immatricolati ed iscritti nel pubblico registro automobilistico nei confronti dell'acquitente avente diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata. Per le cessioni di cui al precedente comma e' obbligatoria l'emissione della fattura che deve contenere anche l'annotazione che si tratta di operazione soggetta ad aliquota agevolata, con l'indicazione della relativa norma. Analoga annotazione deve essere apposta sulla bolletta doganale di importazione.