Art. 3. 
 
  Entro trenta giorni dalla data della cessione  o  importazione  del
veicolo  il  cedente  o   l'ufficio   doganale   debbono   comunicare
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei confronti
del cessionario: 
    1) la data della cessione o dell'importazione del veicolo; 
    2) il nome e il cognome, il luogo di residenza e l'indirizzo  del
cessionario; 
    3) la targa del veicolo ceduto.