Art. 3. Entro trenta giorni dalla data della cessione o importazione del veicolo il cedente o l'ufficio doganale debbono comunicare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nei confronti del cessionario: 1) la data della cessione o dell'importazione del veicolo; 2) il nome e il cognome, il luogo di residenza e l'indirizzo del cessionario; 3) la targa del veicolo ceduto.