Art. 4. 
 
  Per le cessioni e le importazioni di veicoli effettuati nel periodo
dal 27 aprile 1986 alla data di pubblicazione  del  presente  decreto
resta confermata l'applicazione dell'aliquota agevolata, a condizione
che gli adempimenti di cui all'art. 1  vengano  osservati  entro  tre
mesi dalla data di effettuazione  dell'operazione.  Entro  lo  stesso
termine deve essere fatta la comunicazione di cui  all'art.  3.  Alla
osservanza degli adempimenti di cui  all'art.  1  e'  subordinata  la
variazione prevista  dall'art.  26,  terzo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni. 
 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, addi' 16 maggio 1986 
 
                                               Il Ministro: Visentini