Art. 4. Per le cessioni e le importazioni di veicoli effettuati nel periodo dal 27 aprile 1986 alla data di pubblicazione del presente decreto resta confermata l'applicazione dell'aliquota agevolata, a condizione che gli adempimenti di cui all'art. 1 vengano osservati entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'operazione. Entro lo stesso termine deve essere fatta la comunicazione di cui all'art. 3. Alla osservanza degli adempimenti di cui all'art. 1 e' subordinata la variazione prevista dall'art. 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 16 maggio 1986 Il Ministro: Visentini