IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.; Visto il regolamento CEE, n. 337/79 del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 41; Visto il regolamento CEE, n. 2179/83 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il regolamento CEE, n. 854/86 del 24 marzo 1986 recante le modalita' di applicazione della distillazione obbligatoria di cui all'art. 41 del regolamento CEE n. 337/79; Visti i regolamenti CEE, n. 855/86 del 24 marzo 1986, n. 1092/86 e n. 1093/86 del 16 aprile 1986 che stabiliscono le modalita' di applicazione della predetta distillazione per la campagna vitivinicola 1985-86; Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 2 del 14 aprile 1986; Ritenuta la necessita' di stabilire le condizioni e modalita' di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie; Nell'adunanza del 6 giugno 1986, Ha deliberato: Art. 1. I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendono consegnare all'A.I.M.A. a norma dell'art. 41 del regolamento CEE n. 337/79, i prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti CEE n. 855/86 del 24 marzo 1986 e n. 1093/86 del 16 aprile 1986, devono presentare offerta di vendita all'A.I.M.A. secondo le modalita' e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.