Art. 2. 
 
  Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art.  1  possono
essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione: 
    alcole neutro  con  gradazione  alcolica  non  inferiore  a  96°,
rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento
CEE n. 2179/83; 
    alcole con gradazione alcolica non  inferiore  a  92%  diveso  da
quello di cui al primo trattino.