Art. 2. Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione: alcole neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento CEE n. 2179/83; alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92% diveso da quello di cui al primo trattino.