Art. 3. L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 e' effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni: a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonche' il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante; b) la quantita' (espressa in ettolitri e in ettanidri), la qualita' e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti CEE n. 855/86 del 24 marzo 1986 e n. 1093/86 del 16 aprile 1986; c) dichiarazione da cui risulti se il distillatore abbia presentato precedente richiesta dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita; d) denominazione e sede dello stabilimento nel quale e' stata effettuata la distillazione; e) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato; f) dichiarazione sulle modalita' di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).