Art. 3. 
 
  L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della  distillazione
indicati all'art. 2 e' effettuato in  base  ad  offerta  scritta  del
distillatore contenente le seguenti indicazioni: 
    a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice,
nonche' il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante; 
    b) la quantita'  (espressa  in  ettolitri  e  in  ettanidri),  la
qualita' e gradazione alcolica effettiva della  partita  di  prodotto
offerta in vendita con la  specificazione  che  la  partita  medesima
proviene dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti
CEE n. 855/86 del 24 marzo 1986 e n. 1093/86 del 16 aprile 1986; 
    c)  dichiarazione  da  cui  risulti  se  il  distillatore   abbia
presentato precedente richiesta dell'aiuto comunitario per la partita
di prodotto offerta in vendita; 
    d) denominazione e sede dello stabilimento  nel  quale  e'  stata
effettuata la distillazione; 
    e) ubicazione del magazzino di  deposito  del  prodotto,  con  la
specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato; 
    f) dichiarazione sulle  modalita'  di  pagamento  del  prezzo  di
acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non
trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in  conto  corrente
bancario o postale, ecc.).