Art. 4. 
 
  L'offerta  di  vendita  deve  essere  redatta  su  carta  legale  e
pervenire  all'A.I.M.A.  entro  e  non  oltre  il  31  ottobre  1986,
corredata dai seguenti documenti in originale o copia autenticata: 
    a) certificato della cancelleria del tribunale (per  le  societa'
commerciali) o della camera di commercio,  industria  ed  artigianato
(per le ditte individuali e le societa'  di  fatto)  -  in  data  non
anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta  -  indicante,  tra
l'altro,  le  complete  generalita'  e  la   qualifica   del   legale
rappresentante della ditta offerente; 
    b) certificato del competente UTIF conforme al  modello  allegato
alla circolare del Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste  n. 2
del 14 aprile 1986, dal quale risultino, oltre al  vincolo  a  favore
dell'A.I.M.A. della  partita  di  prodotto  offerta  in  vendita,  le
seguenti indicazioni: 
      la quantita' in ettolitri, la qualita' e la gradazione alcolica
del prodotto; 
      che il prodotte proviene dalla distillazione dei vini di cui ai
regolamenti CEE n. 853/86 e n. 1093/86 e ha i requisiti  indicati  al
primo o al secondo trattino dell'art. 2; 
      tipo e contrassegno dei contenitori del  prodotto  e  luogo  di
immagazzinamento; 
      il  nome  di  produttori  che  hanno  ceduto  il  vino  per  la
distillazione, la quantita' di prodotto  da  ciascuno  ceduta  e  gli
estremi dei relativi documenti di accompagnamento; 
      il periodo in cui e' stata effettuata la distillazione; 
    c) obbligazione  irrevocabile  del  titolare  della  distilleria,
presso la quale e  depositata  la  partita  oggetto  dell'offerta,  a
conservare in deposito la partita medesima; 
    d) copia della comunicazione effettuata dai produttori  obbligati
all'A.I.M.A. a norma dell'art. 1O del regolamento CEE n. 854/86; 
    e) copia  della  dichiarazione  di  produzione  per  la  campagna
1985-86 e/o dei fogli dei registri di carico e scarico relativi  alle
partite di prodotti a monte  del  vino  acquistati  da  ogni  singolo
obbligato successivamente alla data dell'8 dicembre 1985; 
    f) certificato di analisi del vino distillato, rilasciato  da  un
laboratorio o istituto all'uopo abilitato in  cui  siano  indicati  i
seguenti  elementi:  quantita',  colore,   gradazione   alcolometrica
effettiva  per  distillazione,  acidita'  totale  espressa  in  acido
tartarico, acidita' volatile  espressa  in  acido  acetico,  estratto
secco, ceneri, metanolo.