Art. 7. 
 
  Il passaggio in proprieta' del prodotto e la relativa consegna, con
la costituzione del conseguente rapporto di  deposito,  decorrono,  a
tutti gli effetti giuridici ed economici dalla data di autenticazione
della firma apposta sull'atto di obbligazione di deposito. 
  La consegna avviene senza estrazione  del  prodotto  dai  magazzini
delle distillerie in cui si  trova  immagazzinato  al  momento  della
presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A. 
  Pertanto, il servizio per il  deposito  e  la  conservazione  delle
partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte  depositarie
del prodotto medesimo con le modalita' ed alle condizioni da definire
a mezzo di contratto in uso  per  il  deposito  dell'alcole  detenuto
dalla distilleria in attuazione di altri regolamenti comunitari.