Art. 7. Il passaggio in proprieta' del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione di deposito. La consegna avviene senza estrazione del prodotto dai magazzini delle distillerie in cui si trova immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A. Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalita' ed alle condizioni da definire a mezzo di contratto in uso per il deposito dell'alcole detenuto dalla distilleria in attuazione di altri regolamenti comunitari.