Art. 9. 
 
  Per le partite  di  alcole  cedute  il  distillatore  deve  fornire
all'A.I.M.A. entro il 1° febbraio 1987, la prova di avere  pagato  ai
produttori il prezzo minimo di acquisto del  vino  entro  il  termine
previsto dall'art. 13 del  regolamento  CEE  n. 854/86,  mediante  la
presentazione delle fatture relative alla cessione  del  vino,  dalle
quali risultino la quantita' del vino ceduto, la gradazione  alcolica
e il corrispondente montegradi. 
  Tali  fatture  devono  essere  accompagnate  dalle   dichiarazioni,
sottoscritte dai produttori con firma autenticata, attestanti che  il
pagamento del prezzo in esse indicato e' avvenuto  entro  il  termine
stabilito dal citato regolamento.