Art. 9. Per le partite di alcole cedute il distillatore deve fornire all'A.I.M.A. entro il 1° febbraio 1987, la prova di avere pagato ai produttori il prezzo minimo di acquisto del vino entro il termine previsto dall'art. 13 del regolamento CEE n. 854/86, mediante la presentazione delle fatture relative alla cessione del vino, dalle quali risultino la quantita' del vino ceduto, la gradazione alcolica e il corrispondente montegradi. Tali fatture devono essere accompagnate dalle dichiarazioni, sottoscritte dai produttori con firma autenticata, attestanti che il pagamento del prezzo in esse indicato e' avvenuto entro il termine stabilito dal citato regolamento.