IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 27 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica finanziaria in campo internazionale; Visti, in particolare, gli articoli 18 e 24 della legge predetta concernenti l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nel settore del credito all'esportazione; Visto il proprio decreto 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si e' provveduto a determinare le condizioni, le modalita' e i tempi d'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno; Visto il proprio decreto 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 16 gennaio 1979, recante la determinazione delle condizioni, delle modalita' e dei tempi di intervento nel Mediocredito centrale sulle operazioni di credito alla esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il proprio decreto 1° giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 21 luglio 1979, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto 2 dicembre 1978; Visto il proprio decreto 16 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1980, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 dell'8 marzo 1980, concernente la determirtazione delle modalita' di rimborso agli istituti ed aziende di credito dell'onere assicurativo per rischio di cambio, relativo ad operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227; Visto il proprio decreto 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 6 dicembre 1980, contenente modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalita' ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito; Visto il proprio decreto 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile 1981, concernente la determinazione del tasso base per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta a tassi variabili all'interno; Visto il proprio decreto 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1981, contenente integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalita' ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito; Visto il proprio decreto 16 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1981, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 388, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 750 dell'11 settembre 1981, contenente modificazioni al decreto ministeriale del 23 dicembre 1977 per le operazioni di credito all'esportazione all'interno della Comunita' economica europea; Visto il proprio decreto 20 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1981, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 6 novembre 1981, concernente le modalita' di intervento del Mediocredito centrale per operazioni di credito all'esportazione finanziate con provvista effettuata all'estero e successive modificazioni; Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le condizioni e le modalita' per la concessione dell'intervento agevolativo a carico del fondo, di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il proprio decreto 8 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1981, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 330, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 12 novembre 1981, con il quale sono state apportate modifiche ai decreti ministeriali del 3 marzo 1981 e del 5 giugno 1981 sopra richiamati, riguardanti le condizioni, le modalita' ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione; Visto il proprio decreto 11 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le modalita' di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti di cui all'art. 15/g della legge 24 maggio 1977, n. 227; Visto il proprio decreto 28 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1982, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 27 maggio 1982, contenente modificazioni al decreto 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalita' ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito; Visto il proprio decreto 28 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1982, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, concernente la determinazione delle condizioni e modalita' di intervento del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura su operazioni di credito all'esportazione a pagamento differito, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato dall'art. 26 dei decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il proprio decreto 29 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1982, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1982, concernente le condizioni, le modalita' ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito; Visto il proprio decreto 13 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1982, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 2 ottobre 1982, contenente integrazioni al decreto 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalita' ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito; Visto il proprio decreto 29 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1982, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 325, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1983, concernente la modificazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 riguardante le condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione; Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1985, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985, tra l'altro modificativo degli articoli 1 e 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il proprio decreto 29 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1985, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 242, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 27 novembre 1985, concernente la rideterminazione dei tassi minimi di interesse per le operazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 1985; Visto il proprio decreto 27 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1986, concernente il tasso di riferimento da applicare nel semestre gennaio-giugno 1986 alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili; Visto il proprio decreto 30 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 1986, concernente il tasso di riferimento da applicare nel bimestre maggio-giugno 1986 alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi fissi; Visto il proprio decreto 3 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1986, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1986, concernente - tra l'altro - la revisione della misura dei tassi minimi di interesse previsti nell'art. 2 del decreto 9 agosto 1985; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971; Vista la decisione del Consiglio della CEE del 4 aprile 1978, relativa all'applicazione di talune linee direttrici in materia di crediti all'esportazione beneficianti di sostegno pubblico, e successive modifiche ed integrazioni; Ritenuta l'esigenza di rivedere la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito di cui all'art. 1 e dei tassi di interesse previsti nell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale 9 agosto 1985 per adeguarli alle mutate condizioni di mercato; Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza; Decreta: Art. 1. La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per le operazioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 9 agosto 1985 e successive modifiche ed integrazioni e' fissata, per i contratti di finanziamento stipulati a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, in misura fino a un massimo dell'1 per cento.