Art. 2. 
 
  La misura dei tassi minimi di interesse di cui  all'art.  2,  primo
comma, del decreto ministeriale 9 agosto 1985 e successive  modifiche
e integrazioni e' cosi' rideterminata: 
    11% annuo per le operazioni di durata fino a 5 anni; 
    11,30% annuo per le operazioni di durata superiore a 5 anni.