Art. 2. Condizioni di ammissibilita' A) I progetti di cui all'art. 1 dovranno riguardare l'assunzione di lavoratori di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno dodici mesi nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264. La durata della permanenza dell'iscrizione nelle liste suddette sara' accertata dall'ufficio di collocamento competente al momento del rilascio del nulla osta all'assunzione. L'assunzione dei lavoratori puo' avvenire a partire dalla data di approvazione del progetto e dovra' concludersi entro e non oltre sei mesi dalla data medesima. B) I progetti dovranno precisare i tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e lavoro e devono recare l'indicazione dei programmi formativi; con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, secondo lo schema allegato. C) In sede di prima applicazione, i progetti devono essere presentati, corredati dagli elementi di cui allo schema allegato, entro il 30 settembre 1986, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'orientamento ed addestramento professionale dei lavoratori Via Castelfidardo n. 43, 00185 Roma, per l'istruttoria, e, in copia, alle commissioni regionali dell'impiego competenti per territorio, presso gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione. I progetti che riguardano piu' regioni vanno inviati a tutte le commissioni regionali dell'impiego interessate.