Art. 2. 
 
                    Condizioni di ammissibilita' 
 
  A) I progetti di cui all'art. 1 dovranno riguardare l'assunzione di
lavoratori di eta' compresa tra i 18 e i  29  anni  e  che  risultano
iscritti da almeno dodici mesi nella prima  e  seconda  classe  delle
liste di collocamento di cui all'art. 10, secondo comma, della  legge
29 aprile 1949, n. 264. 
  La durata della permanenza  dell'iscrizione  nelle  liste  suddette
sara' accertata dall'ufficio di collocamento  competente  al  momento
del rilascio del nulla osta all'assunzione. 
  L'assunzione dei lavoratori puo' avvenire a partire dalla  data  di
approvazione del progetto e dovra' concludersi entro e non oltre  sei
mesi dalla data medesima. 
  B) I  progetti  dovranno  precisare  i  tempi  e  le  modalita'  di
svolgimento dell'attivita' di formazione e  lavoro  e  devono  recare
l'indicazione   dei   programmi   formativi;   con   le    specifiche
qualificazioni  professionali  da  acquisire,   secondo   lo   schema
allegato. 
  C)  In  sede  di  prima  applicazione,  i  progetti  devono  essere
presentati, corredati dagli elementi di  cui  allo  schema  allegato,
entro  il  30  settembre  1986,  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  -  Direzione   generale   dell'orientamento   ed
addestramento professionale dei lavoratori Via  Castelfidardo  n. 43,
00185  Roma,  per  l'istruttoria,  e,  in  copia,  alle   commissioni
regionali dell'impiego competenti per territorio, presso  gli  uffici
regionali del lavoro e della  massima  occupazione.  I  progetti  che
riguardano  piu'  regioni  vanno  inviati  a  tutte  le   commissioni
regionali dell'impiego interessate.