Art. 3. 
 
                      Approvazione dei progetti 
 
  I  progetti  sono  approvati  dal  Ministro  del  lavoro  e   della
previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di valutazione di cui
all'art. 1, secondo  comma,  della  legge,  che  terra'  conto  delle
valutazioni  che  le  commissioni  regionali  per  l'impiego  abbiano
eventualmente trasmesso entro e non oltre il 31 ottobre  1986,  sulla
base dei progetti ad esse pervenuti, in merito alla rispondenza nella
loro  globalita'  alle  esigenze   dell'occupazione   giovanile   del
territorio di competenza. 
  I progetti sono prescelti nel rispetto dei criteri di priorita'  di
cui all'art. 1, quinto comma, della legge, secondo una  articolazione
regionale  correlata  all'incidenza  della  disoccupazione  giovanile
nella fascia di eta' 15-29  anni,  in  aderenza  ai  parametri  della
tabella allegata.