Art. 3. Approvazione dei progetti I progetti sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 1, secondo comma, della legge, che terra' conto delle valutazioni che le commissioni regionali per l'impiego abbiano eventualmente trasmesso entro e non oltre il 31 ottobre 1986, sulla base dei progetti ad esse pervenuti, in merito alla rispondenza nella loro globalita' alle esigenze dell'occupazione giovanile del territorio di competenza. I progetti sono prescelti nel rispetto dei criteri di priorita' di cui all'art. 1, quinto comma, della legge, secondo una articolazione regionale correlata all'incidenza della disoccupazione giovanile nella fascia di eta' 15-29 anni, in aderenza ai parametri della tabella allegata.