Art. 4. 
 
                        Criteri di priorita' 
 
  Per l'attuazione delle priorita' di cui all'art. 1,  quinto  comma,
della legge, saranno osservati i seguenti criteri: 
    a) le aree territoriali di cui al punto a) del comma citato  sono
le province in cui  il  tasso  di  disoccupazione  giovanile  risulta
superiore alla media regionale; 
    b) le professionalita' di cui al punto b) del comma  citato  sono
quelle riconducibili ai livelli direttivi, quelle  per  le  quali  e'
richiesto un  titolo  di  studio  corrispondente  ad  una  formazione
universitaria, e le qualificazioni appartenenti all'area  tecnica  ed
industriale; 
    c) i profili professionali particolarmente qualificati di cui  al
punto c) del  comma  citato  implicano  un  programma  formativo  che
includa   almeno   200   ore   di   formazione    teorica    connessa
all'apprendimento delle nuove tecnologie,  ed  un  titolo  di  studio
iniziale non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore; 
    d) le categorie di cui al punto d) del comma citato sono: 
      giovani disoccupati da  almeno  ventiquattro  mesi  secondo  le
medesime modalita' stabilite al precedente art. 2, lettera A); 
      giovani capi di famiglia senza reddito; 
      giovani portatori di handicap; 
    e) l'intesa con  le  associazioni  sindacali  territoriali  o  di
categoria dei lavoratori aderenti  alle  organizzazioni  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale,  dovra'  essere  documentata  da
apposita dichiarazione delle parti. 
  In caso di carenza di risorse disponibili, a fronte delle richieste
di  contributo  avranno  titolo  preferenziale  i  progetti  definiti
prioritari secondo il punto c) suindicato e, successivamente, secondo
il maggior numero dei punti elencati. A parita' di altre circostanze,
avranno priorita' i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori
in misura  incrementativa  dei  livelli  occupazionali  del  soggetto
proponente  registrati  sei  mesi  prima  della   presentazione   del
progetto.