Art. 4. Criteri di priorita' Per l'attuazione delle priorita' di cui all'art. 1, quinto comma, della legge, saranno osservati i seguenti criteri: a) le aree territoriali di cui al punto a) del comma citato sono le province in cui il tasso di disoccupazione giovanile risulta superiore alla media regionale; b) le professionalita' di cui al punto b) del comma citato sono quelle riconducibili ai livelli direttivi, quelle per le quali e' richiesto un titolo di studio corrispondente ad una formazione universitaria, e le qualificazioni appartenenti all'area tecnica ed industriale; c) i profili professionali particolarmente qualificati di cui al punto c) del comma citato implicano un programma formativo che includa almeno 200 ore di formazione teorica connessa all'apprendimento delle nuove tecnologie, ed un titolo di studio iniziale non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore; d) le categorie di cui al punto d) del comma citato sono: giovani disoccupati da almeno ventiquattro mesi secondo le medesime modalita' stabilite al precedente art. 2, lettera A); giovani capi di famiglia senza reddito; giovani portatori di handicap; e) l'intesa con le associazioni sindacali territoriali o di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dovra' essere documentata da apposita dichiarazione delle parti. In caso di carenza di risorse disponibili, a fronte delle richieste di contributo avranno titolo preferenziale i progetti definiti prioritari secondo il punto c) suindicato e, successivamente, secondo il maggior numero dei punti elencati. A parita' di altre circostanze, avranno priorita' i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori in misura incrementativa dei livelli occupazionali del soggetto proponente registrati sei mesi prima della presentazione del progetto.