Art. 5. 
 
                 Spese di realizzazione dei progetti 
 
  I soggetti proponenti possono chiedere  il  rimborso  dei  seguenti
tipi di spese eventualmente da sostenere  per  la  realizzazione  dei
progetti approvati: 
    spese per la selezione delle persone da assumere; 
    spese di progettazione del programma di formazione e lavoro; 
    spese di gestione delle singole parti di attivita' formativa. 
  Il finanziamento relativo, a carico della  legge,  sara'  stabilito
con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro  del
tesoro. 
  A tal fine il soggetto proponente dovra' allegare  al  progetto  un
questionario  analogo  a  quelli  utilizzati  per  la  richiesta   di
contributo del Fondo sociale europeo, compilandolo in ogni sua  parte
ed esponendo, nella voce «reddito  degli  allievi»  del  questionario
F.S.E. i  contributi  ricevuti  sulla  retribuzione  corrisposta,  in
misura di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 1 della legge, ed
il «valore equivalente» delle facilitazioni di carattere contributivo
sugli oneri sociali, di cui  all'art. 3,  sesto  comma,  della  legge
n. 863/1984, relativamente alle ore di formazione. 
    Roma, addi', 23 giugno 1986 
 
                                             Il Ministro: De Michelis