Art. 5. Spese di realizzazione dei progetti I soggetti proponenti possono chiedere il rimborso dei seguenti tipi di spese eventualmente da sostenere per la realizzazione dei progetti approvati: spese per la selezione delle persone da assumere; spese di progettazione del programma di formazione e lavoro; spese di gestione delle singole parti di attivita' formativa. Il finanziamento relativo, a carico della legge, sara' stabilito con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro. A tal fine il soggetto proponente dovra' allegare al progetto un questionario analogo a quelli utilizzati per la richiesta di contributo del Fondo sociale europeo, compilandolo in ogni sua parte ed esponendo, nella voce «reddito degli allievi» del questionario F.S.E. i contributi ricevuti sulla retribuzione corrisposta, in misura di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 1 della legge, ed il «valore equivalente» delle facilitazioni di carattere contributivo sugli oneri sociali, di cui all'art. 3, sesto comma, della legge n. 863/1984, relativamente alle ore di formazione. Roma, addi', 23 giugno 1986 Il Ministro: De Michelis