AVVERTENZA: Il testo coordinato e' stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Nel titolo: le parole: «dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore agricolo». Art. 1. 1. Le ordinarie disponibilita' di bilancio dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno finanziario 1986 sono integrate di una somma complessiva pari a ((lire 500 miliardi)) per il finanziamento: a) degli interventi urgenti dell'AIMA sul mercato dei prodotti ortofrutticoli, secondo le disposizioni della delibera adottata dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA) in data 8 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 1986, per i prodotti conferiti entro il 6 giugno 1986; b) degli interventi urgenti, in due fasi, sul mercato dei prodotti lattiero-caseari indicati nell'allegato A della delibera adottata dal CIPAA in data 14 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1986; c) degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2 e all'articolo 3. 2. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano nei confronti delle imprese di lavorazione e trasformazione del latte che abbiano regolarmente ritirato, secondo contratto, i normali quantitativi di latte presso i produttori agricoli. ((2-bis. Alle imprese commerciali, che dimostrino documentalmente di aver eliminato per i motivi previsti nel presente articolo i prodotti ortofrutticoli freschi di cui alla deliberazione del CIPAA 8 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 1986, acquistati nei giorni 2 e 3 maggio 1986, viene rimborsato dall'AIMA il prezzo corrisposto per l'acquisto delle verdure stesse. 2-ter. Per le imprese esportatrici il rimborso e' esteso alle partite dei prodotti suddetti acquistate dal 2 al 16 maggio 1986, delle quali dimostrino documentalmente l'obbligo contrattuale di acquisto e l'impossibilita' di esportazione. 2-quater. L'AIMA e' altresi' autorizzata a rimborsare gli oneri documentati, necessari per l'eliminazione dei prodotti sopra richiamati, secondo le vigenti disposizioni di igiene pubblica. 2-quinquies. Per il rimborso degli oneri previsti dal presente articolo, si applicano le procedure stabilite dal comma 5 del successivo articolo 4.))
Note all'art. 1: - La delibera adottata dal CIPAA in data 8 maggio 1986 reca: «Variazioni al programma degli interventi dell'A1MA per il 1986 concernenti i settori delle verdure a foglia e delle fragole». - La delibera adottata dal CIPAA in data 14 maggio 1986 reca: «Variazioni al programma degli interventi dell'AIMA per il 1986 nel settore lattiero-caseario».