AVVERTENZA: 
  Il testo coordinato e' stato redatto ai sensi  dell'art.  5,  primo
comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. 
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. 
  Nel titolo: 
    le parole: «dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario»  sono
sostituite dalle seguenti: «nel settore agricolo». 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Le ordinarie disponibilita' di bilancio  dell'Azienda  di  Stato
per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno finanziario
1986 sono integrate di  una  somma  complessiva  pari  a  ((lire  500
miliardi)) per il finanziamento: 
    a) degli interventi urgenti dell'AIMA sul  mercato  dei  prodotti
ortofrutticoli, secondo le disposizioni della delibera  adottata  dal
Comitato interministeriale per la  politica  agricola  ed  alimentare
(CIPAA) in data 8 maggio 1986, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 137 del 16 giugno 1986, per i prodotti conferiti entro il 6 giugno
1986; 
    b) degli  interventi  urgenti,  in  due  fasi,  sul  mercato  dei
prodotti lattiero-caseari indicati  nell'allegato  A  della  delibera
adottata dal CIPAA in data 14 maggio 1986, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1986; 
  c)  degli  interventi  di  cui  al  comma  4  dell'articolo   2   e
all'articolo 3. 
  2. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1  si  applicano
nei confronti delle imprese di lavorazione e trasformazione del latte
che abbiano  regolarmente  ritirato,  secondo  contratto,  i  normali
quantitativi di latte presso i produttori agricoli. 
  ((2-bis. Alle imprese commerciali, che  dimostrino  documentalmente
di aver eliminato per i  motivi  previsti  nel  presente  articolo  i
prodotti ortofrutticoli freschi di cui alla deliberazione del CIPAA 8
maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno
1986, acquistati nei giorni 2  e  3  maggio  1986,  viene  rimborsato
dall'AIMA il prezzo corrisposto per l'acquisto delle verdure stesse. 
  2-ter. Per le imprese  esportatrici  il  rimborso  e'  esteso  alle
partite dei prodotti suddetti acquistate dal 2  al  16  maggio  1986,
delle quali  dimostrino  documentalmente  l'obbligo  contrattuale  di
acquisto e l'impossibilita' di esportazione. 
  2-quater. L'AIMA e' altresi' autorizzata  a  rimborsare  gli  oneri
documentati,  necessari  per  l'eliminazione   dei   prodotti   sopra
richiamati, secondo le vigenti disposizioni di igiene pubblica. 
  2-quinquies. Per il rimborso  degli  oneri  previsti  dal  presente
articolo, si  applicano  le  procedure  stabilite  dal  comma  5  del
successivo articolo 4.)) 
 
 
            Note all'art. 1: 
            - La delibera adottata dal CIPAA in data  8  maggio  1986
          reca: «Variazioni al programma degli  interventi  dell'A1MA
          per il 1986 concernenti i settori delle verdure a foglia  e
          delle fragole». 
            - La delibera adottata dal CIPAA in data 14  maggio  1986
          reca: «Variazioni al programma degli  interventi  dell'AIMA
          per il 1986 nel settore lattiero-caseario».