((Art. 4-bis. 
 
  1. Gli istituti ed enti che  esercitano  il  credito  agrario  sono
autorizzati a prorogare di sei mesi, con i privilegi  previsti  dagli
articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge  29  luglio  1927,
n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge  5  luglio  1928,
n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito  agrario,
di esercizio e di miglioramento poste in  essere  anteriormente  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, con le aziende agricole che non abbiano  commercializzato  i
prodotti indicati nell'ordinanza del Ministro della sanita' 2  maggio
1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1986, e
si trovino nelle condizioni di beneficiare degli interventi dell'AIMA
o abbiano consegnato il latte ai soggetti di cui all'articolo  2  del
presente decreto o abbiano consegnato prodotti per le  operazioni  di
ritiro  ai  sensi  della  deliberazione  del  CIPAA  8  maggio  1986,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 1986. Per il
periodo di' proroga della scadenza delle  predette  rate  di  credito
agrario e' concesso un concorso negli interessi con  tasso  a  carico
dei beneficiari non superiore al 3 per cento. La  differenza  tra  il
tasso delle operazioni originarie e quello a carico dei  beneficiari,
calcolata in lire 13 miliardi, e' corrisposta dalle  regioni  nonche'
dalle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  con  la  procedura
prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590. 
  2. La proroga delle rate di cui al precedente comma 1  puo'  essere
concessa   qualora   le   aziende   agricole    abbiano    produzioni
ortofrutticole o lattiero-casearie in misura non inferiore al 30  per
cento della produzione lorda vendibile totale.)) 
 
 
            Note all'art. 4-bis: 
            - Il testo degli articoli 8, 9, 10, 11  e  12  del  regio
          decreto-legge  21  luglio  1927,   n. 1509   (Provvedimenti
          urgenti per l'ordinamento del credito agrario  nel  regno),
          convertito, con modificazioni, nella legge 5  luglio  1928,
          n. 1760, e' il seguente: 
            «Art. 8. - I prestiti per gli scopi di cui all'art. 2, n.
          1, sono privilegiati  sopra  i  frutti  pendenti  e  quelli
          raccolti nell'anno della scadenza del prestito e  sopra  le
          derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse
          ai  fondi  rustici  e  provenienti   dai   medesimi.   Tale
          privilegio  si  esercitera',   per   quanto   riguarda   le
          concimazioni e le colture biennali, oltre  che  sui  frutti
          dell'anno, su quelli dell'anno successivo. 
            Il detto  privilegio  compete  all'istituto  mutuante  in
          confronto di chiunque possegga, coltivi e conduca il  fondo
          entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata  di
          esso. In  caso  di  mancato  o  insufficiente  raccolto  il
          privilegio   si   trasferisce   sui   frutti    dell'annata
          successiva. 
            Quando il debitore e' un mezzadro o colono parziario,  il
          privilegio si esercita soltanto sulla parte  dei  frutti  e
          delle derrate ad esso spettanti. 
            I prestiti per gli scopi di cui al n. 2 dell'art. 2  sono
          privilegiati rispettivamente sul bestiame,  le  macchine  e
          gli attrezzi. 
            Il  privilegio  di  cui  al   presente   articolo   segue
          immediatamente il privilegio per le spese di giustizia,  di
          cui nell'art. 1956 del codice civile,  ed  e'  preferito  a
          tutti i privilegi speciali indicati nell'art. 1958 di detto
          codice. 
            Art. 9. A garanzia dei prestiti e mutui di  cui  all'art.
          2, n. 1 e n. 2, e all'art. 3,  puo'  essere  costituito  un
          privilegio  speciale  sopra  i  frutti  pendenti  e  quelli
          raccolti nell'anno, sopra le derrate  che  si  trovano  nei
          fondi  rustici  del  debitore  e  provenienti   dai   fondi
          medesimi, e sopra tutto cio' che serve  a  coltivare  ed  a
          fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore
          eccedente i crediti assistiti da privilegio legale ai sensi
          dell'articolo precedente. 
            Alla validita' ed efficacia del privilegio e' necessario: 
              a) che esso risulti da un atto scritto,  anche  se  non
          autenticato, nel quale siano esattamente descritte le  cose
          su cui viene costituito  il  privilegio  e  particolarmente
          indicati gli scopi e le condizioni dei prestiti e  mutui  e
          gli obblighi del debitore; 
              b) che abbia acquistato data certa  per  effetto  della
          registrazione  presso  l'ufficio  del  registro  nella  cui
          circoscrizione e' posto il fondo; 
              c) che sia inscritto sul registro speciale tenuto dalla
          conservatoria delle ipoteche del luogo nel quale e' situato
          l'immobile  di  cui  fanno  parte  le  cose  sottoposte   a
          privilegio e dove queste si trovano. 
            L'inscrizione,  senza  responsabilita'  del  conservatore
          delle ipoteche, non potra'  aver  luogo  che  su  richiesta
          dell'istituto autorizzato ad esercitare il credito  agrario
          che ha concesso il prestito. 
            Il detto privilegio puo' essere costituito per la  durata
          del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per
          una durata non  maggiore  di  anni  cinque.  Tuttavia  puo'
          essere validamente rinnovato prima della  scadenza  per  un
          altro periodo parimenti non maggiore di anni cinque. 
            Tale privilegio segue immediatamente quello dello  Stato,
          di cui al n. 1° dell'art. 1958 del codice  civile,  ma  nel
          concorso con creditori  ipotecari  inscritti  anteriormente
          alla  data  dell'inscrizione   del   privilegio   speciale,
          l'istituto  mutuante  non  potra'   ottenere   collocazione
          anteriore  a  quella  dei  creditori  ipotecari,  rimanendo
          ferma,  in  questo  caso,  la  collocazione   degli   altri
          creditori privilegiati eventualmente concorrenti secondo le
          disposizioni del codice civile. 
            In caso di vendita degli oggetti sottoposti a  privilegio
          ai sensi del presente articolo, non puo' essere eseguita la
          tradizione  al  compratore,  se   prima   non   sia   stato
          soddisfatto il credito dell'istituto mutuante. 
            Il venditore, che ne abbia eseguita la tradizione  e  non
          abbia  soddisfatto  il  credito   dell'istituto   mutuante,
          incorre nelle penalita' previste dall'articolo seguente;  e
          il  compratore  e'   tenuto   a   soddisfare   il   credito
          dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore. 
            Art. 10. - Quando il debitore  deteriora  o  distrae  gli
          oggetti sottoposti al privilegio di cui agli articoli 8 e 9
          del presente decreto, oppure impiega in tutto o in parte la
          somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i
          quali  fu  concessa,  e'  punito  con  le  pene   comminate
          dall'art. 203 del codice penale. 
            Nei casi predetti, e allorche' il debitore  abbandoni  la
          coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per
          colpa, diminuisca  notevolmente  le  garanzie  all'istituto
          creditore,  questo  puo'  chiedere   la   risoluzione   del
          contratto a termini dell'art. 1165 del codice civile. 
            Art. 11. - Se il debitore non versa  integralmente,  alle
          scadenze stabilite, l'importo del prestito e delle  singole
          rate di rimborso di esso, il  pretore  del  mandamento,  su
          istanza  dell'istituto  mutuante,  puo'  assunte   sommarie
          informazioni, ordinare il  sequestro  e  la  vendita  degli
          oggetti sottoposti a privilegio. 
            La vendita seguira' senza formalita' giudiziarie, con  le
          norme dell'art. 68 del codice di commercio. 
            Art. 12. - Per le  anticipazioni  su  pegno  di  prodotti
          agricoli  previste  dal  n. 3  dell'art. 2   del   presente
          decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o  il
          prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il  debitore
          non  estingua  il  debito  nel  termine  di  giorni   sette
          dall'invito   ricevuto   mediante   lettera   raccomandata,
          l'istituto sovventore ha diritto di far  vendere  il  pegno
          senza  formalita'  giudiziarie,  con  le  modalita'   degli
          articoli 477, 478 e 479 del codice di commercio». 
            - L'ordinanza del Ministro della sanita' in data 2 maggio
          1986 reca: «Disposizioni contingibili ed urgenti  cautelari
          per la sanita' pubblica  con  efficacia  estesa  all'intero
          territorio nazionale». 
            - La legge 15 ottobre 1981, n. 590,  reca:  «Nuove  norme
          per il  Fondo  di  solidarieta'  nazionale».  Si  trascrive
          l'art. 12: 
            «Nell'espletamento delle pratiche inerenti la concessione
          delle provvidenze previste dalla presente legge, le regioni
          possono avvalersi della collaborazione degli  enti  locali,
          dei  consorzi  di  cui  al  precedente  art. 10   e   delle
          organizzazioni  professionali   dei   produttori   agricoli
          maggiormente rappresentative».