((Art. 4-bis. 1. Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare di sei mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le aziende agricole che non abbiano commercializzato i prodotti indicati nell'ordinanza del Ministro della sanita' 2 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1986, e si trovino nelle condizioni di beneficiare degli interventi dell'AIMA o abbiano consegnato il latte ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto o abbiano consegnato prodotti per le operazioni di ritiro ai sensi della deliberazione del CIPAA 8 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 1986. Per il periodo di' proroga della scadenza delle predette rate di credito agrario e' concesso un concorso negli interessi con tasso a carico dei beneficiari non superiore al 3 per cento. La differenza tra il tasso delle operazioni originarie e quello a carico dei beneficiari, calcolata in lire 13 miliardi, e' corrisposta dalle regioni nonche' dalle province autonome di Trento e di Bolzano con la procedura prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590. 2. La proroga delle rate di cui al precedente comma 1 puo' essere concessa qualora le aziende agricole abbiano produzioni ortofrutticole o lattiero-casearie in misura non inferiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile totale.))
Note all'art. 4-bis: - Il testo degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1509 (Provvedimenti urgenti per l'ordinamento del credito agrario nel regno), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e' il seguente: «Art. 8. - I prestiti per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi. Tale privilegio si esercitera', per quanto riguarda le concimazioni e le colture biennali, oltre che sui frutti dell'anno, su quelli dell'anno successivo. Il detto privilegio compete all'istituto mutuante in confronto di chiunque possegga, coltivi e conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva. Quando il debitore e' un mezzadro o colono parziario, il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettanti. I prestiti per gli scopi di cui al n. 2 dell'art. 2 sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi. Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, di cui nell'art. 1956 del codice civile, ed e' preferito a tutti i privilegi speciali indicati nell'art. 1958 di detto codice. Art. 9. A garanzia dei prestiti e mutui di cui all'art. 2, n. 1 e n. 2, e all'art. 3, puo' essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto cio' che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti da privilegio legale ai sensi dell'articolo precedente. Alla validita' ed efficacia del privilegio e' necessario: a) che esso risulti da un atto scritto, anche se non autenticato, nel quale siano esattamente descritte le cose su cui viene costituito il privilegio e particolarmente indicati gli scopi e le condizioni dei prestiti e mutui e gli obblighi del debitore; b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione e' posto il fondo; c) che sia inscritto sul registro speciale tenuto dalla conservatoria delle ipoteche del luogo nel quale e' situato l'immobile di cui fanno parte le cose sottoposte a privilegio e dove queste si trovano. L'inscrizione, senza responsabilita' del conservatore delle ipoteche, non potra' aver luogo che su richiesta dell'istituto autorizzato ad esercitare il credito agrario che ha concesso il prestito. Il detto privilegio puo' essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire, e in ogni caso per una durata non maggiore di anni cinque. Tuttavia puo' essere validamente rinnovato prima della scadenza per un altro periodo parimenti non maggiore di anni cinque. Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato, di cui al n. 1° dell'art. 1958 del codice civile, ma nel concorso con creditori ipotecari inscritti anteriormente alla data dell'inscrizione del privilegio speciale, l'istituto mutuante non potra' ottenere collocazione anteriore a quella dei creditori ipotecari, rimanendo ferma, in questo caso, la collocazione degli altri creditori privilegiati eventualmente concorrenti secondo le disposizioni del codice civile. In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, non puo' essere eseguita la tradizione al compratore, se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'istituto mutuante. Il venditore, che ne abbia eseguita la tradizione e non abbia soddisfatto il credito dell'istituto mutuante, incorre nelle penalita' previste dall'articolo seguente; e il compratore e' tenuto a soddisfare il credito dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore. Art. 10. - Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, e' punito con le pene comminate dall'art. 203 del codice penale. Nei casi predetti, e allorche' il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le garanzie all'istituto creditore, questo puo' chiedere la risoluzione del contratto a termini dell'art. 1165 del codice civile. Art. 11. - Se il debitore non versa integralmente, alle scadenze stabilite, l'importo del prestito e delle singole rate di rimborso di esso, il pretore del mandamento, su istanza dell'istituto mutuante, puo' assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio. La vendita seguira' senza formalita' giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del codice di commercio. Art. 12. - Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli previste dal n. 3 dell'art. 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalita' giudiziarie, con le modalita' degli articoli 477, 478 e 479 del codice di commercio». - L'ordinanza del Ministro della sanita' in data 2 maggio 1986 reca: «Disposizioni contingibili ed urgenti cautelari per la sanita' pubblica con efficacia estesa all'intero territorio nazionale». - La legge 15 ottobre 1981, n. 590, reca: «Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale». Si trascrive l'art. 12: «Nell'espletamento delle pratiche inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, le regioni possono avvalersi della collaborazione degli enti locali, dei consorzi di cui al precedente art. 10 e delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative».