Art. 5. 1. L'AIMA non puo' far luogo alla corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennita', contributo, restituzione o altra erogazione richiesti da imprese di trasformazione di prodotti agricoli che non hanno pagato nei termini contrattuali ai produttori agricoli il prezzo dei prodotti stessi da loro acquistati. Le imprese di trasformazione che nella campagna precedente non abbiano adempiuto agli Obblighi contrattuali di cui sopra sono escluse da qualsiasi aiuto, premio, indennita', contributo, restituzione o altra erogazione a carico della Comunita' economica europea (CEE). ((L'AIMA rendera' annualmente pubblico l'elenco delle predette imprese.)) 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli usuali controlli sulle operazioni di ritiro da parte dell'AIMA di prodotti agricoli dal mercato, nonche' sull'eliminazione dei prodotti di cui all'articolo 2, continuano ad operare le commissioni regionali composte da un funzionario della regione, da un appartenente al Corpo della guardia di finanza e da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.). 3. Dopo l'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, e' aggiunto ii seguente: «Art. 8-bis. - Quando ricorrano circostanze che non consentano normali operazioni di immagazzinaggio a medio o lungo termine o insorgano particolari esigenze di tutela nella salute pubblica, l'AIMA provvede alla eliminazione dei prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati che hanno formato oggetto del suo intervento nel rispetto nelle vigenti disposizioni di igiene pubblica». ((4. Al fine di accelerare i programmi di immissione sul mercato di prodotti agricoli conferiti all'AIMA e immagazzinati in base alla normativa comunitaria o a quella nazionale, cosi' da conseguire economie di gestione e da realizzare altresi' prontamente introiti finanziari, l'AIMA stessa e autorizzata ad attuare i programmi suddetti anche indipendentemente dalla destinazione originaria dei prodotti, quando cio' sia imposto dalle condizioni di mercato. L'AIMA e' altresi' autorizzata ad attuare detti programmi con procedure semplificate deliberate dal proprio consiglio di amministrazione anche in deroga alle norme della contabilita' di Stato.))