Art. 5. 
 
  1. L'AIMA non puo'  far  luogo  alla  corresponsione  di  qualsiasi
aiuto,  premio,  indennita',   contributo,   restituzione   o   altra
erogazione  richiesti  da  imprese  di  trasformazione  di   prodotti
agricoli che non hanno pagato nei termini contrattuali ai  produttori
agricoli il prezzo dei prodotti stessi da loro acquistati. Le imprese
di trasformazione che nella campagna precedente non abbiano adempiuto
agli Obblighi contrattuali di cui sopra  sono  escluse  da  qualsiasi
aiuto,  premio,  indennita',   contributo,   restituzione   o   altra
erogazione a carico della Comunita' economica europea (CEE). ((L'AIMA
rendera' annualmente pubblico l'elenco delle predette imprese.)) 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  gli
usuali controlli sulle operazioni di ritiro  da  parte  dell'AIMA  di
prodotti agricoli dal mercato, nonche' sull'eliminazione dei prodotti
di cui all'articolo 2, continuano ad operare le commissioni regionali
composte da un funzionario della regione, da un appartenente al Corpo
della guardia di finanza e da un funzionario dell'Istituto  nazionale
per il commercio estero (I.C.E.). 
  3. Dopo l'articolo 8  della  legge  14  agosto  1982,  n.  610,  e'
aggiunto ii seguente: 
  «Art. 8-bis. - Quando  ricorrano  circostanze  che  non  consentano
normali operazioni di immagazzinaggio  a  medio  o  lungo  termine  o
insorgano particolari  esigenze  di  tutela  nella  salute  pubblica,
l'AIMA provvede alla eliminazione dei prodotti agricoli e  zootecnici
e loro derivati che hanno formato  oggetto  del  suo  intervento  nel
rispetto nelle vigenti disposizioni di igiene pubblica». 
  ((4. Al fine di accelerare i programmi di immissione sul mercato di
prodotti agricoli conferiti all'AIMA e  immagazzinati  in  base  alla
normativa comunitaria o  a  quella  nazionale,  cosi'  da  conseguire
economie di gestione e da realizzare  altresi'  prontamente  introiti
finanziari, l'AIMA  stessa  e  autorizzata  ad  attuare  i  programmi
suddetti anche indipendentemente dalla  destinazione  originaria  dei
prodotti, quando cio' sia imposto dalle condizioni di mercato. L'AIMA
e' altresi' autorizzata ad  attuare  detti  programmi  con  procedure
semplificate deliberate  dal  proprio  consiglio  di  amministrazione
anche in deroga alle norme della contabilita' di Stato.))