Art. 5. 
 
  Il patrimonio iniziale delle parrocchie e' costituito: 
    per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte,
dai beni di proprieta' delle chiese stesse; 
    per tutte le parrocchie, dai beni di proprieta' dell'Istituto per
il  sostentamento  del  clero  che  a  ciascuna  parrocchia   saranno
assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222.