Art. 3. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma cinquantunesimo e' sostituito dal seguente: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte"; il comma cinquantaquattresimo e' sostituito dal seguente: "Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non e' stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o e' stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri e' effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983"; il comma cinquantaseiesimo e' sostituito dal seguente: "Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dal 1 gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresi' richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1 gennaio 1983, delle penalita' e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine puo' essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del precedente comma cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco".