Art. 3. 
 
  All'articolo  5  del  decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.   953,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,
n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    il comma cinquantunesimo e' sostituito dal seguente: 
    "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero  delle
tasse dovute dal  1  gennaio  1983  per  effetto  dell'iscrizione  di
veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative  penalita'
si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui
doveva essere  effettuato  il  pagamento.  Nello  stesso  termine  si
prescrive  il  diritto  del  contribuente  al  rimborso  delle  tasse
indebitamente corrisposte"; 
    il comma cinquantaquattresimo e' sostituito dal seguente: 
    "Per i  veicoli  e  gli  autoscafi  per  i  quali  non  e'  stato
effettuato alcun pagamento della tassa di  circolazione  per  periodi
fissi relativi agli anni successivi al 1977 o e' stato effettuato  il
pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli  anni  1978  o
1979, la cancellazione dai pubblici registri e' effettuata  d'ufficio
se per gli stessi veicoli e  autoscafi  non  sono  state  corrisposte
entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983"; 
    il comma cinquantaseiesimo e' sostituito dal seguente: 
    "Le cancellazioni  effettuate  entro  il  termine  stabilito  dal
decreto di cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dal
1 gennaio 1983. Gli interessati  possono  proporre  opposizione  alla
cancellazione d'ufficio entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla
scadenza del periodo di pubblicazione degli  elenchi  dei  veicoli  e
degli autoscafi che risultano  soggetti  a  cancellazione;  entro  lo
stesso termine possono altresi' richiedere che non si dia luogo  alla
cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve  essere  allegata
la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche  dal  1
gennaio 1983, delle penalita' e degli interessi di cui alla legge  26
gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine
puo'  essere  presentata  istanza  di  cancellazione  di  veicoli   o
autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i
presupposti per  la  loro  cancellazione  di  ufficio  ai  sensi  del
precedente comma cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta  e
la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio  che  ha
predisposto l'elenco".