Art. 5.

  1.  L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata
a   corrispondere   dal  1  gennaio  1986  fino  al  30  giugno  1986
l'indennita'  di  cui  all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre
1981,  n.  546, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1
dicembre 1981, n. 692.
  2.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  precedente comma,
valutato  in  lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di
previsione  della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato per l'anno finanziario 1986.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.