Art. 5. 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a corrispondere dal 1 gennaio 1986 fino al 30 giugno 1986 l'indennita' di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692. 2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1986. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.