Art. 6.

  L'imposta   di   registro  ed  accessori,  relativa  alla  riunione
dell'usufrutto  alla  nuda proprieta' trasferita a titolo oneroso con
atti  posti  in  essere  quando  era  in  vigore  il regio decreto 30
dicembre  1923,  n.  3269,  si  applica  solo  se  la  consolidazione
dell'usufrutto si e' verificata anteriormente alla data di entrata in
vigore  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte gia' pagate.