Art. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi, tenendo conto, per quelli destinati ai conducenti di ciclomotori, delle limitate prestazioni di tali veicoli. Le caratteristiche dei caschi protettivi e le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa. Qualora le caratteristiche e le modalita' di cui al precedente comma siano oggetto di direttive del Consiglio della Commissione delle Comunita' economiche europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973. n. 942.
Nota all'art. 2, terzo comma: L'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942 (Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunita' economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi), prevede che: "A richiesta del produttore o del costruttore un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o piu' requisiti puo' essere omologato secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile".