Art. 2.

  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge  il  Ministro  dei  trasporti,  con  proprio decreto,
stabilisce le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi, tenendo
conto,  per  quelli  destinati  ai  conducenti  di ciclomotori, delle
limitate prestazioni di tali veicoli.
  Le   caratteristiche  dei  caschi  protettivi  e  le  modalita'  di
omologazione,  gli accertamenti della conformita' della produzione ed
i  controlli  dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in
materia   dall'ufficio   europeo  delle  Nazioni  Unite,  Commissione
economica per l'Europa.
  Qualora  le  caratteristiche  e  le  modalita' di cui al precedente
comma  siano  oggetto  di  direttive  del Consiglio della Commissione
delle  Comunita' economiche europee recepite in Italia, queste ultime
vengono  applicate,  salva la facolta' prevista dall'articolo 9 della
legge 27 dicembre 1973. n. 942.
 
          Nota all'art. 2, terzo comma:

            L'art.  9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942 (Ricezione
          nella legislazione italiana delle direttive della Comunita'
          economica   europea  concernenti  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni  degli Stati membri relative alla omologazione
          dei veicoli a motore e dei loro rimorchi), prevede che:
              "A  richiesta  del  produttore  o  del  costruttore  un
          dispositivo  o  un  veicolo  per quanto riguarda uno o piu'
          requisiti  puo'  essere  omologato  secondo le prescrizioni
          tecniche  contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni
          emanate   dall'ufficio   europeo   per  le  Nazioni  Unite,
          commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro
          per i trasporti e l'aviazione civile".