Art. 4. 1. Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 30 aprile 1986 realizzino riduzioni di capacita' produttiva, relativamente a prodotti finiti nel settore dei laminati, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto, nelle seguenti misure per tonnellata di capacita' produttiva soppressa: a) per i prodotti laminati lunghi, ad esclusione della categoria 5ยช di cui alle decisioni CECA, applicative dell'articolo 58 del trattato CECA, e di forni fusori funzionalmente ad essi collegati, nel limite massimo di L. 90.000; b) per i prodotti laminati piani consistenti in coilsnastri a caldo e lamiere a caldo e a freddo, nel limite massimo di L. 250.000. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati a condizione che le riduzioni di capacita' produttiva vengano effettuate nell'ambito di accordi di collaborazione produttiva tra le imprese operanti nel settore. Gli accordi stessi devono favorire processi di ristrutturazione aziendale, degli impianti e della produzione. Alle imprese predette che hanno concluso accordi di collaborazione produttiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base ai quali e' prevista la rottamazione di impianti per la produzione di laminati piani di cui alla lettera b) del comma 1 e che abbiano costituito societa' a partecipazione mista, possono essere concessi contributi a fondo perduto a fronte di programmi di riconversione miranti al reimpiego anche parziale di unita' lavorative precedentemente occupate presso gli impianti siderurgici rottamati. Il contributo potra' essere concesso nella percentuale massima del 50 per cento del costo del programma e non potra' comunque superare l'importo complessivo di lire 5 miliardi. Le domande devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre 1986; il contributo e' concesso dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 3. Le domande di contributo, presentate entro il 15 dicembre 1985, sono istruite secondo le procedure di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'atto delle proposte al CIPI per l'adozione delle delibere di concessione del contributo in relazione alle domande presentate ai sensi del presente articolo, provvede contemporaneamente con le modalita' di cui al precedente articolo 1, comma 2, al versamento dei relativi importi alla contabilita' di cui al comma 1 del medesimo articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'attuazione del presente comma. Le somme eventualmente non utilizzate per le finalita' del presente articolo saranno utilizzate per le finalita' del precedente articolo 2.