Art. 4. 
 
  1. Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge  17
febbraio 1982,  n.  46,  che  entro  il  30  aprile  1986  realizzino
riduzioni di capacita' produttiva, relativamente  a  prodotti  finiti
nel settore dei laminati, puo' essere concesso un contributo a  fondo
perduto, nelle seguenti misure per tonnellata di capacita' produttiva
soppressa: 
    a) per i prodotti laminati lunghi, ad esclusione della  categoria
5ยช di cui alle  decisioni  CECA,  applicative  dell'articolo  58  del
trattato CECA, e di forni fusori funzionalmente  ad  essi  collegati,
nel limite massimo di L. 90.000; 
    b) per i prodotti laminati piani  consistenti  in  coilsnastri  a
caldo e lamiere a caldo e a freddo, nel limite massimo di L. 250.000. 
  2. I contributi di cui al  comma  1  sono  concessi  ed  erogati  a
condizione  che  le  riduzioni  di   capacita'   produttiva   vengano
effettuate nell'ambito di accordi di collaborazione produttiva tra le
imprese operanti nel settore.  Gli  accordi  stessi  devono  favorire
processi  di  ristrutturazione  aziendale,  degli  impianti  e  della
produzione. Alle imprese  predette  che  hanno  concluso  accordi  di
collaborazione produttiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto, in base ai quali e' prevista la rottamazione di impianti per
la produzione di laminati piani di cui alla lettera b) del comma 1  e
che abbiano  costituito  societa'  a  partecipazione  mista,  possono
essere concessi contributi a fondo perduto a fronte di  programmi  di
riconversione  miranti  al  reimpiego  anche   parziale   di   unita'
lavorative precedentemente occupate presso gli  impianti  siderurgici
rottamati. Il contributo potra'  essere  concesso  nella  percentuale
massima del 50 per  cento  del  costo  del  programma  e  non  potra'
comunque superare  l'importo  complessivo  di  lire  5  miliardi.  Le
domande devono essere presentate  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  entro  il  30  settembre   1986;   il
contributo  e'  concesso  dal   CIPI   su   proposta   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo  parere  del
comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46. 
  3. Le domande di contributo, presentate entro il 15 dicembre  1985,
sono istruite secondo le procedure di cui all'articolo 2 della  legge
31 maggio 1984, n. 193. 
  4. Il Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,
all'atto delle proposte al CIPI  per  l'adozione  delle  delibere  di
concessione del contributo in relazione alle  domande  presentate  ai
sensi del  presente  articolo,  provvede  contemporaneamente  con  le
modalita' di cui al precedente articolo 1, comma 2, al versamento dei
relativi importi alla contabilita' di cui al  comma  1  del  medesimo
articolo. Con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
stabiliti i criteri per l'attuazione del  presente  comma.  Le  somme
eventualmente non utilizzate per le finalita' del  presente  articolo
saranno utilizzate per le finalita' del precedente articolo 2.