IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire il termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, al fine di consentire agli operatori del settore di adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Il termine del 1° aprile 1986 fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, e' differito al 1° giugno 1986. 2. Per le violazioni della legge 18 giugno 1985, n. 321, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, relativamente ai fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.