Art. 2. 1. L'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la provatura, la provola, la scamorza ed analoghi, e' consentita solo se appositamente preconfezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322. 2. Il confezionamento dei formaggi suindicati e' effettuato all'origine in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto, sui quali devono essere riportate le seguenti indicazioni: a) denominazione di vendita; b) elenco degli ingredienti; c) termine minimo di conservazione; d) quantita' netta ovvero dicitura "da vendersi a peso"; e) luogo di origine o di provenienza; f) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante, nonche' sede dello stabilimento di produzione e/o confezionamento; g) condizioni opportune di conservazione".