Art. 2.

  1.  L'articolo  unico  della  legge  18  giugno  1985,  n.  321, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  -  1.  La  vendita al consumatore dei formaggi freschi a
pasta  filata,  quali il fiordilatte, la mozzarella, la provatura, la
provola, la scamorza ed analoghi, e' consentita solo se appositamente
preconfezionati  a  norma del decreto del Presidente della Repubblica
18 maggio 1982, n. 322.

  2.   Il  confezionamento  dei  formaggi  suindicati  e'  effettuato
all'origine  in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto, sui
quali devono essere riportate le seguenti indicazioni:

    a) denominazione di vendita;
    b) elenco degli ingredienti;
    c) termine minimo di conservazione;
    d) quantita' netta ovvero dicitura "da vendersi a peso";
    e) luogo di origine o di provenienza;
    f)  nome  o  ragione  sociale  o  marchio  depositato  e sede del
fabbricante,  nonche'  sede  dello  stabilimento  di  produzione  e/o
confezionamento;
    g) condizioni opportune di conservazione".