IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge n. 825 del 1971; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, vistato dal proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 aprile 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1986 Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 22