IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 
  Vista la legge 24 dicembre 1985,  n.  777,  che  ha  prorogato,  da
ultimo,  il  termine  per  l'emanazione  dei  testi  unici   previsti
dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971; 
  Udito il parere della commissione parlamentare  istituita  a  norma
dell'art. 17 della legge n. 825 del 1971; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 aprile 1986; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri delle finanze, del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica e dell'interno; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni  concernenti
l'imposta di registro, vistato dal proponente. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 26 aprile 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              VISENTINI, Ministro delle finanze 
                              GORIA, Ministro del tesoro 
                              ROMITA, Ministro del bilancio e della 
                                programmazione economica 
                              SCALFARO, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1986 
  Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 22