Art. 16.
                   Esecuzione della registrazione

    1.  Salvo  quanto  disposto  nell'art.  17,  la  registrazione e'
  eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con
  la data del giorno in cui e' stata richiesta.
    2.  L'ufficio puo' differire la liquidazione dell'imposta per non
  piu'  di tre giorni: il differimento non e' consentito se ritarda o
  impedisce   l'adozione  di  un  provvedimento  ovvero  il  deposito
  dell'atto entro un termine di decadenza.
    3.  La  registrazione  consiste  nella  annotazione  in  apposito
  registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta
  di registrazione con la indicazione del numero progressivo annuale,
  della  data  della  registrazione,  del nome del richiedente, della
  natura  dell'atto,  delle  parti  e  delle  somme riscosse. Per gli
  uffici  dotati  di  sistemi  elettrocontabili le modalita' relative
  all'esecuzione  della  registrazione sono stabilite con decreto del
  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro di grazia e
  giustizia.
    4.  L'ufficio  in calce o a margine degli originali e delle copie
  dell'atto  o  della  denuncia,  annota  la  data ed il numero della
  registrazione  ed  appone  la quietanza della somma riscossa ovvero
  dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito;
  l'annotazione  dell'avvenuta  registrazione deve essere fatta anche
  sugli atti eventualmente allegati.
    5.  Quando  la  registrazione  e' stata eseguita con il pagamento
  dell'imposta  in  misura  fissa  a  norma dell'art. 27 deve esserne
  fatta espressa menzione.
    6.   Eseguita   la   registrazione,   l'ufficio   restituisce  al
  richiedente  l'originale  dell'atto  pubblico  o un originale della
  scrittura  privata  o  della  denuncia.  Per  le  scritture private
  presentate   in   un  unico  originale,  l'ufficio  restituisce  la
  fotocopia  da  esso  certificata  conforme.  Se la registrazione e'
  avvenuta  in  base  alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio
  restituisce  fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al
  comma 4.
    7.   Le   richieste  di  registrazione  sono  conservate,  previa
  apposizione  del  numero e della data di registrazione, in appositi
  volumi rilegati.