Art. 47.
                               Enfiteusi

    1.  Per  la  costituzione  di enfiteusi e per la devoluzione o la
  cessione   del   diritto  dell'enfiteuta,  la  base  imponibile  e'
  costituita  dal  ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal
  valore del diritto dell'enfiteuta.
    2.  Per  l'affrancazione  la  base imponibile e' costituita dalla
  somma dovuta dall'enfiteuta.
    3. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma dovuta
  dall'enfiteuta   per   l'affrancazione.   Il   valore  del  diritto
  dell'enfiteuta  e'  pari  alla differenza tra il valore della piena
  proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione.