Art. 5. 
     Registrazione in termine fisso e registrazione, in caso d'uso 
 
    1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti 
  indicati nella parte prima della tariffa e  in  caso  d'uso  quelli
indicati nella parte seconda. 
    2. Le scritture private non autenticate sono soggette a 
  registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse 
  contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul 
  valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore 
  aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta 
  non e' dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della 
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma 
  dell'art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle locazioni e 
  degli affitti, e relative cessioni, risoluzioni e proroghe,  esenti
ai sensi dell'art. 10, numero 8), del decreto medesimo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/05/1986,  n.  108
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Nota all'art. 5: 
            Il testo dell'art. 7, del sesto comma dell'art. 21 e  del
          n. 8 dell'art. 10 del D.P.R.  n.  633/1972  (Istituzione  e
          disciplina  dell'imposta  sul  valore   aggiunto)   e'   il
          seguente: 
            "Art. 7. (Territorialita' dell'imposta). -  Si  considera
          territorio dello Stato quello soggetto alla sua sovranita',
          fatta eccezione dei comuni di Livigno, Campione d'Italia  e
          delle  acque  nazionali  del  Lago  di  Lugano   delimitate
          dall'art. 2, quarto comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 
            Le  cessioni  di  beni  si  considerano  effettuate   nel
          territorio dello Stato se hanno per oggetto  beni  immobili
          ovvero beni mobili nazionali, nazionalizzati o vincolati al
          regime  della  temporanea   importazione,   esistenti   nel
          territorio stesso. 
            Le prestazioni di servizi si considerano  effettuate  nel
          territorio dello Stato quando sono  rese  da  soggetti  che
          hanno il domicilio nel, territorio stesso o da soggetti ivi
          residenti  che   non   abbiano   stabilito   il   domicilio
          all'estero,   nonche'   quando   sono   rese   da   stabili
          organizzazioni  in  Italia  di   soggetti   domiciliati   e
          residenti all'estero; non  si  considerano  effettuate  nel
          territorio  dello  Stato  quando  sono  rese   da   stabili
          organizzazioni  all'estero  di   soggetti   domiciliati   o
          residenti in Italia. Per i soggetti diversi  dalle  persone
          fisiche, agli effetti del presente articolo,  si  considera
          domicilio il luogo  in  cui  si  trova  la  sede  legale  e
          residenza quello in cui si trova la sede effettiva. 
            In deroga al precedente comma: 
              a) le prestazioni di servizi relativi a beni  immobili,
          comprese  le  perizie,  le  prestazioni  di  agenzia  e  le
          prestazioni inerenti alla preparazione e  al  coordinamento
          dell'esecuzione  dei  lavori  immobiliari,  si  considerano
          effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile  e'
          situato nel territorio stesso; 
              b) le prestazioni  di  servizi,  comprese  le  perizie,
          relative a  beni  mobili  materiali  e  le  prestazioni  di
          servizi  culturali,  scientifici,   artistici,   didattici,
          sportivi, ricreativi e simili,  nonche'  le  operazioni  di
          carico,  scarico,  manutenzione  e  simili,  accessorie  ai
          trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio
          dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso; 
              c)  le  prestazioni   di   trasporto   si   considerano
          effettuate nel territorio dello Stato in  proporzione  alla
          distanza ivi percorsa; 
              d) le prestazioni derivanti da contratti di  locazione,
          noleggio e simili di  beni  mobili  materiali  diversi  dai
          mezzi di trasporto si considerano effettuate nel territorio
          dello  Stato  quando  il  bene  che  ne  forma  oggetto  e'
          utilizzato nel territorio stesso; 
              e)  le  prestazioni  di  servizi  indicate  al  n.   2)
          dell'art. 3, le prestazioni  pubblicitarie,  di  consulenza
          tecnica o legale, di elaborazione e  fornitura  di  dati  e
          simili, le prestazioni  relative  ad  operazioni  bancarie,
          finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti  di
          personale,  nonche'  le  prestazioni   di   intermediazione
          inerenti  alle  suddette  prestazioni  e  quelle   inerenti
          all'obbligo di non esercitarle, si  considerano  effettuate
          nel territorio dello Stato  quando  sono  rese  a  soggetti
          domiciliati  nel  territorio  stesso  o  a   soggetti   ivi
          residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero
          e quando sono rese a stabili organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti domiciliati e residenti all'estero, a meno che non
          siano utilizzate fuori della Comunita' economica europea; 
              f) le  prestazioni  di  servizi  di  cui  alla  lettera
          precedente rese a soggetti domiciliati e residenti in altri
          Stati  membri  della  Comunita'   economica   europea,   si
          considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il
          destinatario non e'  soggetto  passivo  dell'imposta  nello
          Stato in cui ha il domicilio o la residenza; 
              g) le prestazioni di servizi di cui  alla  lettera  e),
          escluse  quelle  di  consulenza  tecnica   e   legale,   di
          elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a  soggetti
          domiciliati e residenti  fuori  della  Comunita'  economica
          europea nonche' quelle derivanti da contratti di locazione,
          anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di  trasporto
          rese  da  soggetti  domiciliati  o  residenti  fuori  della
          Comunita'  stessa  ovvero  domiciliati  o   residenti   nei
          territori  esclusi  a  norma  del  primo  comma  ovvero  da
          stabiliti organizzazioni operanti in  detti  territori,  si
          considerano effettuate nel territorio  dello  Stato  quando
          sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese  da
          soggetti domiciliati  o  residenti  in  Italia  a  soggetti
          domiciliati o residenti  fuori  della  Comunita'  economica
          europea, si considerano  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato quando sono utilizzate in Italia  o  in  altro  Stato
          membro della Comunita' stessa. 
              Non si  considerano  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato   le   cessioni   all'esportazione,   le   operazioni
          assimilate  a  cessioni  all'esportazione   e   i   servizi
          internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui
          ai successivi articoli 8, 8-bis e 9". 
            "Art. 21, sesto comma. - La fattura  deve  essere  emessa
          anche per le cessioni  non  soggette  all'imposta  a  norma
          dell'art. 2, lettera l), per le cessioni relative a beni in
          transito  o  depositati  in  luoghi  soggetti  a  vigilanza
          doganale,  non  imponibili  a  norma  del   secondo   comma
          dell'art. 7, nonche' per le operazioni  non  imponibili  di
          cui agli  articoli  8,  8-bis,  9  e  38-quater  e  per  le
          operazioni  esenti  di  cui  all'art.  10,  tranne   quelle
          indicate al n. 6). In questi  casi  la  fattura,  in  luogo
          dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta,  deve  recare
          l'annotazione che si tratta di operazione non  soggetta,  o
          non imponibile o esente, con l'indicazione  della  relativa
          norma". 
            Art. 10, n. 8. - Sono esenti dall'imposta: 
              (Omissis). 
            8) le locazioni e gli affitti di beni immobili,  comprese
          le  pertinenze,  le  scorte  e  in  genere  i  beni  mobili
          destinati durevolmente  al  servizio  e  arredamento  degli
          immobili locati o affittati.  L'esenzione  non  si  applica
          agli  affitti  di  aziende  commerciali  e  alle  locazioni
          finanziarie".