Art. 10.

  L'articolo  11  della  legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  11.  -  Le  imbarcazioni  e  le navi da diporto iscritte nei
registri  di  cui  all'articolo  5  della presente legge espongono la
bandiera  nazionale  e  sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio
presso  cui  sono  iscritte  e  dal  relativo  numero  progressivo di
iscrizione.
  Il  proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione o
nave  da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni
altro  gia'  registrato  nel medesimo circondario marittimo o ufficio
della motorizzazione civile".