Art. 11. Dopo il terzo comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi: "Le imbarcazioni da diporto, abilitate alla navigazione in acque interne ed in acque marittime entro 6 miglia dalla costa, iscritte nei registri delle autorita' marittime, ove si trovino in acque interne, possono essere sottoposte, su esplicita richiesta del proprietario, a visite occasionali o periodiche da parte dei competenti uffici della motorizzazione civile. Analogamente, le autorita' marittime potranno provvedere per le imbarcazioni di cui al comma precedente che, iscritte nei registri della motorizzazione civile, si trovino in acque marittime. Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale delle visite sara' trasmessa, a cura dell'organo tecnico che le ha effettuate, all'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione stessa".