Art. 11.

  Dopo  il terzo comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, sono aggiunti
i seguenti commi:
  "Le  imbarcazioni  da  diporto, abilitate alla navigazione in acque
interne  ed  in  acque marittime entro 6 miglia dalla costa, iscritte
nei  registri  delle  autorita'  marittime,  ove  si trovino in acque
interne,  possono  essere  sottoposte,  su  esplicita  richiesta  del
proprietario,   a  visite  occasionali  o  periodiche  da  parte  dei
competenti uffici della motorizzazione civile.
  Analogamente,  le  autorita'  marittime  potranno provvedere per le
imbarcazioni  di  cui  al comma precedente che, iscritte nei registri
della motorizzazione civile, si trovino in acque marittime.
  Per le opportune annotazioni sulla licenza, copia del verbale delle
visite  sara'  trasmessa,  a  cura  dell'organo  tecnico  che  le  ha
effettuate, all'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione stessa".