Art. 12.

  L'articolo  13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato
dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 13. - Sono natanti:
    a) le unita' da diporto a remi;
    b)  le unita' da diporto di lunghezza non superiore a sei metri o
munite  di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle
tre   tonnellate   purche'   la  potenza  del  motore  di  cui  siano
eventualmente  fornite  non superi 18.4 chilowatt, pari a venticinque
cavalli.
    I  natanti  sono  esclusi  dall'obbligo  dell'iscrizione  di  cui
all'articolo 5 e della relativa licenza.
    I  natanti  possono  navigare entro sei miglia dalla costa, salvo
quelli indicati nel comma seguente.
    I   natanti  comunemente  denominati  jole,  pattini,  sandolini,
mosconi,  tavole a vela, scooters acquatici, mezzi similari e natanti
a  vela con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati,
possono   navigare   entro  il  limite  di  un  miglio  dalla  costa.
L'autorita'  marittima  puo'  estendere  o  ridurre  detto  limite in
relazione a particolari condizioni locali.
    I  natanti  indicati  nel  presente  articolo  sono soggetti alle
determinazioni  dell'autorita' competente per quanto attiene i limiti
di  velocita'  e  le  zone  dello  specchio acqueo nelle quali non e'
consentita la navigazione.
    Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con
il  Ministro  dei  trasporti, vengono stabilite le norme tecniche per
determinare il numero massimo delle persone trasportabili, nonche' il
numero  minimo  delle  persone componenti l'equipaggio dei natanti di
cui al presente articolo".