Art. 15. L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 5, e' sostituito dal seguente: "Art. 18. - Nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o condurre i natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti: a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa; b) anni 16, per i natanti a motore nonche' per i natanti a vela con motore ausiliario; c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche. Per la partecipazione all'attivita' di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana nonche' per lo svolgimento di attivita' agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di eta' di cui al precedente comma possono essere modificati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dei trasporti, in relazione ai limiti di eta' previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici".