Art. 15.

  L'articolo  18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato
dalla legge 6 marzo 1976, n. 5, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  18.  -  Nessuna  abilitazione  e'  richiesta per comandare o
condurre  i  natanti  da  diporto,  salvo  il  possesso  dei seguenti
requisiti:
    a)  anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore
a  quattro  metri  quadrati  e per i natanti a remi con esclusione di
quelli che navigano entro un miglio dalla costa;
    b)  anni  16, per i natanti a motore nonche' per i natanti a vela
con motore ausiliario;
    c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.
    Per la partecipazione all'attivita' di istruzione delle scuole di
avviamento  agli  sport  nautici  gestite  dalle federazioni sportive
nazionali,  dalla  Lega navale italiana nonche' per lo svolgimento di
attivita'  agonistica  e per gli allenamenti che si svolgano sotto la
diretta  sorveglianza di istruttori federali, i limiti di eta' di cui
al  precedente  comma  possono  essere  modificati  con  decreto  del
Ministro  della  marina  mercantile,  di concerto con il Ministro dei
trasporti,  in  relazione  ai  limiti  di eta' previsti dalle singole
federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici".