Art. 21.

  L'articolo  38  della  legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  38.  -  Gli  stranieri  e  i  cittadini  italiani  residenti
all'estero,   muniti   di  un  titolo  di  abilitazione  o  documento
riconosciuto    equipollente   dallo   Stato   di   appartenenza   o,
rispettivamente,  di residenza, possono comandare o condurre, purche'
a  titolo  gratuito,  imbarcazioni  e  navi  da  diporto iscritte nei
registri  di  cui  all'articolo  5, entro i limiti della abilitazione
medesima.
  Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto
a bordo.
  Per   gli  stranieri  si  prescinde  dall'obbligo  del  titolo  per
comandare  o  condurre  una  unita'  iscritta, qualora esibiscano una
dichiarazione  rilasciata dalle proprie autorita', da cui risulti che
la  legislazione  del  Paese  non  prevede  il rilascio di alcuno dei
menzionati  titoli  di  abilitazione o il possesso di altro documento
sostitutivo ai detti fini".