Art. 21. L'articolo 38 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Art. 38. - Gli stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare o condurre, purche' a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5, entro i limiti della abilitazione medesima. Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo. Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare o condurre una unita' iscritta, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorita', da cui risulti che la legislazione del Paese non prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini".