Art. 22. L'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Art. 39. - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unita' da diporto senza la prescritta abilitazione e' punito con l'arresto da 5 giorni a 6 mesi, o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 2 milioni. Salvo che il fatto costituisca reato, chi non osserva i divieti segnalati di interdizione alla navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 2 milioni. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla autorita' competente in base alla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 mila a lire 1 milione".