Art. 22.

  L'articolo  39  della  legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  39.  -  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi
assume  o ritiene il comando o la condotta di unita' da diporto senza
la  prescritta  abilitazione  e' punito con l'arresto da 5 giorni a 6
mesi, o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 2 milioni.
  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, chi non osserva i divieti
segnalati  di interdizione alla navigazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 2 milioni.
  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, chiunque non osservi una
disposizione  della  presente  legge o un provvedimento emanato dalla
autorita'  competente  in  base  alla presente legge e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  100  mila  a  lire  1
milione".