Art. 25.

  Gli  enti  e  le  associazioni nautiche, gia' riconosciuti ai sensi
dell'articolo  45  della  legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni,  conservano, fino all'entrata in vigore del decreto di
cui  al terzo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n.
50,   come  modificato  dalla  presente  legge,  i  poteri  derivanti
dall'autorizzazione  al  rilascio  di  patenti,  gia'  conferiti agli
stessi.