Art. 25. Gli enti e le associazioni nautiche, gia' riconosciuti ai sensi dell'articolo 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, conservano, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla presente legge, i poteri derivanti dall'autorizzazione al rilascio di patenti, gia' conferiti agli stessi.