Art. 26.

  L'articolo  49  della  legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 49. - Su tutte le unita' da diporto di stazza lorda superiore
alle  25  tonnellate  e'  fatto  obbligo  di  installare  un impianto
ricetrasmittente   in   radiofonia,   secondo   le   norme  stabilite
dall'autorita' competente.
  Tutte   le  imbarcazioni  da  diporto  pari  o  inferiori  alle  25
tonnellate  di  stazza  lorda  abilitate alla navigazione senza alcun
limite  devono  essere  dotate almeno di un apparato ricetrasmittente
radiofonico in VHF/FM".
  La  disposizione  di  cui  al  secondo comma dell'articolo 49 della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sopra modificato, entra in vigore
entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.