Art. 27.

  All'articolo  10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  22  gennaio 1947, n. 340, ratificato con legge 17 aprile 1956,
n.  561,  relativo alla composizione del consiglio di amministrazione
del Registro navale italiano, e' aggiunta la seguente lettera:
    k)   un  rappresentante  della  cantieristica  della  nautica  da
diporto,    designato    dalle   associazioni   di   categoria   piu'
rappresentatiVe sul piano nazionale".
 
          Nota all'art. 27:
            Il   testo   dell'art.  10  del  D.L.C.P.S.  n.  340/1947
          (Riordinamento   del   Registro   italiano   navale),  come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente:
            "Art.  10.  - Il consiglio di amministrazione e' composto
          dei seguenti membri:
              a)  il  presidente del Consiglio superiore della marina
          mercantile;
              b)   il   presidente   del   Comitato  superiore  della
          navigazione;
              c)   il  direttore  generale  del  naviglio  presso  il
          Ministero della marina mercantile;
              d)  il direttore generale del traffico marittimo presso
          il Ministero della marina mercantile;
              e)  il  capo  dei  servizi  per  la navigazione interna
          presso  l'ispettorato  della  motorizzazione  civile  e dei
          trasporti in concessione;
              f)  il  direttore  generale  delle costruzioni navali e
          meccaniche presso il Ministero della diFesa (Marina);
              g)  due  esperti di particolare rinomanza in materia di
          marina  mercantile,  nominati  dal  Ministro  per la marina
          mercantile;
              h)  il  presidente dell'Istituto nazionale per studi cd
          esperienze di architettura navale;
              i)  il direttore generale dell'Istituto nazionale delle
          assicurazioni;
              l)   il  direttore  generale  dell'Unione  italiana  di
          riassicurazione;
              m)   un   rappresentante   dell'Associazione  nazionale
          imprese  assicuratrici  e  un  rappresentante  del Comitato
          assicuratori marittimi di Genova, nominati dalle rispettive
          organizzazioni  tra  persone  particolarmente  esperte  nel
          campo delle assicurazioni marittime;
              n)  i  rappresentanti  delle  camere  di  commercio  di
          Genova, Venezia e Napoli, nominati dalle rispettive camere;
              o)  un  rappresentante  dei commercianti nominato dalla
          Confederazione italiana dei commercianti;
              p)  due  costruttori  navali nominati dall'Associazione
          dei costruttori navali;
              q)  un  ingegnere navale e meccanico, in rappresentanza
          delle  industrie  navali e meccaniche, nominato dall'ordine
          degli ingegneri;
              r)  un  ingegnere  in  rappresentanza  delle  industrie
          siderurgiche,    nominato   dall'Associazione   siderurgici
          (Assider);
              s)  due  rappresentanti  degli  armatori nominati dalla
          Confederazione degli armatori italiani, sedente in Roma;
              t)  due amministratori delegati o direttori di societa'
          di   navigazione   marittima   di   linea,  nominati  dalla
          Confederazione degli armatori italiani;
              u)   un   rappresentante  di  societa'  di  navigazione
          interna,   nominato  dalla  Federazione  nazionale  imprese
          trasporti;
              v)  un  rappresentante  della  gente  di mare, nominato
          dalla relativa organizzazione;
              z)  un rappresentante della cantieristica della nautica
          da  diporto, designato dalle associazioni di categoria piu'
          rappresentative sul piano nazionale".