Art. 28. Il proprietario che intende alienare o trasferire all'estero l'imbarcazione da diporto di sua proprieta', deve ottenere dall'ufficio di iscrizione dell'unita' il preventivo nulla costa alla dismissione della bandiera nazionale, che e' rilasciato previo accertamento dell'inesistenza di diritti reali di garanzia o della avvenuta estinzione degli stessi. Successivamente all'avvenuta vendita o trasferimento all'estero dell'imbarcazione da diporto, la stessa viene cancellata dai registri nazionali.