Art. 28.

  Il  proprietario  che  intende  alienare  o  trasferire  all'estero
l'imbarcazione   da   diporto   di   sua  proprieta',  deve  ottenere
dall'ufficio di iscrizione dell'unita' il preventivo nulla costa alla
dismissione  della  bandiera  nazionale,  che  e'  rilasciato  previo
accertamento  dell'inesistenza  di  diritti reali di garanzia o della
avvenuta estinzione degli stessi.
  Successivamente  all'avvenuta  vendita  o  trasferimento all'estero
dell'imbarcazione da diporto, la stessa viene cancellata dai registri
nazionali.