Art. 29.

  Ai  fini di cui all'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
le  strutture  ricettive previste dall'articolo 6 della stessa legge,
che  con  proprie  opere  o attrezzature installate lungo il litorale
marittimo  o nelle acque interne o nell'ambito dei porti classificati
assicurano   la   sosta,  l'assistenza  tecnica  ed  il  rifornimento
carburanti alle unita' da diporto, assumono le denominazioni di punti
di  ormeggio  e  come  tali  vengono  a  rivestire  una loro autonoma
individualita',  ferme  restando,  in  ogni  caso, le disposizioni in
materia di demanio marittimo previste dal codice della navigazione.
 
          Nota all'art. 29:
              La  legge  n.  217/1983  approva la legge-quadro per il
          turismo  e  reca  interventi  per  il  potenziamento  e  la
          qualificazione   dell'offerta  turistica.  Il  testo  degli
          articoli 6 e 13 di detta legge e' il seguente:
              "Art.   6.   (Strutture   ricettive).  -  Sono  case  e
          appartamenti  per  vacanze gli immobili arredati gestiti in
          forma  imprenditoriale  per  l'affitto  ai  turisti,  senza
          offerta  di  servizi  centralizzati nel corso di una o piu'
          stagioni,  con  contratti aventi validita' non superiore ai
          tre mesi consecutivi.
              Sono  case  per ferie le strutture ricettive attrezzate
          per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori
          di   normali   canali   commerciali,   da   enti  pubblici,
          associazioni  o enti religiosi operanti senza fine di lucro
          per  il  conseguimento  di  finalita'  sociali,  culturali,
          assistenziali,  religiose,  o  sportive,  nonche' da enti o
          aziende  per  il  soggiorno  dei  propri  dipendenti e loro
          familiari.
              Sono  ostelli  per  la gioventu' le strutture ricettive
          attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
              Sono   rifugi   alpini   i  locali  idonei  ad  offrire
          ospitalita' in zone montane di alta quota, fuori dai centri
          urbani.
              In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze
          locali  le regioni possono individuare e disciplinare altre
          strutture destinate alla ricettivita' turistica.
              Sono  strutture  ricettive  gli  alberghi,  i motels, i
          villaggi-albergo,  le  residenze  turistico-alberghiere,  i
          campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici,
          gli  esercizi  di affittacamere, le case e gli appartamenti
          per  vacanze,  le  case  per  ferie,  gli  ostelli  per  la
          gioventu', i rifugi alpini.
              Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico
          a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente
          vitto  ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno
          o piu' stabili o in parti di stabile.
              I  motels  sono alberghi particolarmente attrezzati per
          la   sosta   e   l'assistenza  delle  autovetture  o  delle
          imbarcazioni,   che   assicurano  alle  stesse  servizi  di
          riparazione e di rifornimento carburanti.
              I  villaggi-albergo  sono  alberghi  che,  in una unica
          area,  forniscono agli utenti di unita' abitative dislocate
          in piu' stabili servizi centralizzati.
              Le   residenze   turistico-alberghiere   sono  esercizi
          ricettivi  aperti  al  pubblico  a  gestione  unitaria, che
          forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative
          arredate  costituite  da  uno  o  piu'  locali,  dotate  di
          servizio autonomo di cucina.
              I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico,
          a  gestione  unitaria,  attrezzati su aree recintate per la
          sosta  ed  il  soggiorno di turisti provvisti, di norma, di
          tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
              I  villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al
          pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate
          per  la  sosta  ed  il soggiorno in allestimenti minimi, di
          turisti   sprovvisti,   di  norma,  di  mezzi  autonomi  di
          pernottamento.
              Sono   alloggi   agro-turistici   i   locali,  siti  in
          fabbricati  rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti
          da imprenditori agricoli.
              Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da
          non  piu'  di  sei  camere  ubicate  in  non  piu'  di  due
          appartamenti  ammobiliati  in  uno stesso stabile nei quali
          sono    forniti    alloggio   e,   eventualmente,   servizi
          complementari".
              "Art.  13.  (Intervento  finanziario  aggiuntivo  dello
          Stato).  -  Ai  fini  dello  sviluppo  e  del  riequilibrio
          territoriale  delle  attivita'  di interesse turistico, con
          specifico  riferimento  alle  aree  del Mezzogiorno e delle
          zone    interne    e    montane,   nonche'   per   favorire
          l'ammodernamento  e  la  riqualificazione  delle  strutture
          ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di
          vacanza,   ivi   compresi   quelli   del  turismo  nautico,
          congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed
          alle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano contributi
          ripartiti secondo le modalita' ed i criteri di cui all'art.
          14.
              Per  gli investimenti destinati alla creazione di nuove
          strutture  ricettive  e  di  nuovi  servizi le opere devono
          essere  incluse  nei programmi regionali di sviluppo di cui
          all'art.  11 del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616.
              I   piani   regionali   di   sviluppo  dovranno  essere
          opportunamente  aggiornati nelle parti relative al turismo,
          per  renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del
          presente articolo.
              Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo
          comma  e'  determinato in complessive lire 300 miliardi, di
          cui lire 50 miliardi per l'anno 1983.
              Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sara'
          determinato  con  apposita  norma  da  inserire nella legge
          finanziaria".