Art. 29. Ai fini di cui all'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della stessa legge, che con proprie opere o attrezzature installate lungo il litorale marittimo o nelle acque interne o nell'ambito dei porti classificati assicurano la sosta, l'assistenza tecnica ed il rifornimento carburanti alle unita' da diporto, assumono le denominazioni di punti di ormeggio e come tali vengono a rivestire una loro autonoma individualita', ferme restando, in ogni caso, le disposizioni in materia di demanio marittimo previste dal codice della navigazione.
Nota all'art. 29: La legge n. 217/1983 approva la legge-quadro per il turismo e reca interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica. Il testo degli articoli 6 e 13 di detta legge e' il seguente: "Art. 6. (Strutture ricettive). - Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati nel corso di una o piu' stagioni, con contratti aventi validita' non superiore ai tre mesi consecutivi. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalita' sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonche' da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Sono ostelli per la gioventu' le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalita' in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani. In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettivita' turistica. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventu', i rifugi alpini. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o piu' stabili o in parti di stabile. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti. I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unita' abitative dislocate in piu' stabili servizi centralizzati. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate costituite da uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina. I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di sei camere ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari". "Art. 13. (Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato). - Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attivita' di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonche' per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico, congressuale e termale, lo Stato conferisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalita' ed i criteri di cui all'art. 14. Per gli investimenti destinati alla creazione di nuove strutture ricettive e di nuovi servizi le opere devono essere incluse nei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I piani regionali di sviluppo dovranno essere opportunamente aggiornati nelle parti relative al turismo, per renderli coerenti con i fini di cui al primo comma del presente articolo. Per il triennio 1983-85 il conferimento di cui al primo comma e' determinato in complessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 miliardi per l'anno 1983. Per gli anni 1984 e 1985 l'importo dei contributi sara' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria".