Art. 3.

  L'articolo  4  della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato
dalla  legge  6  marzo 1976, n. 51, e l'articolo 217 del codice della
navigazione sono abrogati.
 
          Nota all'art. 3:
            L'art.  217  del codice della navigazione (Costruzione di
          navi  da  diporto ad opera di soci di associazioni nautiche
          riconosciute),   abrogato   dal  presente  articolo,  cosi'
          stabiliva:
            "I  soci delle associazioni nautiche riconosciute possono
          progettare  e costruire navi da diporto di stazza lorda non
          superiore alle venticinque tonnellate".