Art. 3. L'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e l'articolo 217 del codice della navigazione sono abrogati.
Nota all'art. 3: L'art. 217 del codice della navigazione (Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute), abrogato dal presente articolo, cosi' stabiliva: "I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate".