Art. 30.

  Il Ministro della marina mercantile, entro due mesi dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  nominera'  con  proprio  decreto una
commissione,  avente  il  compito di studiare i principi ed i criteri
direttivi  ai  Fini  della  revisione  della normativa che disciplina
l'esercizio  della navigazione da diporto e per la elaborazione di un
organico    provvedimento    in    materia,    avente   per   oggetto
l'approfondimento   del   carattere   ricreativo   e  sportivo  della
navigazione    da   diporto   distinguendolo   da   quello   relativo
all'esercizio  della  navigazione  ad  uso commerciale e privato e la
delegificazione della normativa avente natura squisitamente tecnica.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 26 aprile 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              CARTA, Ministro della marina mercantile

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI