Art. 30. Il Ministro della marina mercantile, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nominera' con proprio decreto una commissione, avente il compito di studiare i principi ed i criteri direttivi ai Fini della revisione della normativa che disciplina l'esercizio della navigazione da diporto e per la elaborazione di un organico provvedimento in materia, avente per oggetto l'approfondimento del carattere ricreativo e sportivo della navigazione da diporto distinguendolo da quello relativo all'esercizio della navigazione ad uso commerciale e privato e la delegificazione della normativa avente natura squisitamente tecnica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 aprile 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARTA, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI